Le occupazionistudentesche, a prescindere dal fatto che siano scaturite da varie forme di proteste, in alcuni casi possono dar luogo anche a responsabilità penali. A dirlo è stata la Corte di Cassazione con una recente sentenza, la n.7084 del 23.02.2016 che ha punito l’iniziativa di uno studente di Scuola superiore, che armato di striscioni e megafoni, aveva organizzato insieme ad altri studenti una manifestazione culminata con l'occupazione della sua scuola. Lo studente però non si erano limitato solo ad assaltare la scuola ma aveva impedito l'accesso alla struttura ai suoi compagni (che non avevano voluto partecipare a tale iniziativa) e al corpo insegnanti, non consentendo quindi il regolare svolgimento delle lezioni per circa due ore.
Citato in giudizio, il giovane studente si difende asserendo che a nessuno degli studenti aveva impedito l’accesso all’interno della scuola, avendo egli esercitato il ‘diritto di sciopero’ in maniera legittima agendo in virtù dell’articolo 18 della Costituzione. La Suprema Corte però ha rigettato il suo ricorso, confermando la sentenza dei colleghi di merito e ritenendo anche irrilevante il fatto che ci fosse la facoltà di entrare nelll’Istituto scolastico da una porta secondaria.
Legittimità del diritto di occupazione: presupposti
I giudici della Corte di Cassazione, innanzitutto, hanno evidenziato che nel caso di specie non poteva certo parlarsi di ‘diritto di sciopero’ e che comunque esso cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati.
E ciò era quello che era successo nel caso concreto, proprio perché lo studente non facendo entrare nella scuola gli studenti più volenterosi aveva compresso seppur momentaneamente i loro diritti. A ciò deve aggiungersi il fatto che egli avrebbe potuto usare altri strumenti per impostare un dialogo costruttivo col corpo docente e con i compagni di scuola.
Tali strumenti alternativi gli avrebbero evitato quindi la condanna per violenza privata e interruzione di pubblico servizio. La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che il fatto che c’erano state altre occupazioni di questo genere non giustificava né rendeva lecita una tale condotta negativa. La minore età che il giovane aveva all’epoca dei fatti però ha determinato il perdono giudiziale da parte dei giudici della Cassazione, anche se lo stesso ha comunque dovuto subire un procedimento penale, da cui non è uscito certo vittorioso.
Insindacabile infatti è stata la decisione della Suprema Corte di rigettare il suo ricorso per la gravità della condotta tenuta dallo stesso, il quale era perfettamente in grado di comprendere il carattere antisociale delle sue azioni. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome.