Qualora il contribuente abbia a che fare con una cartella esattoriale, di cui non ne ha mai avuto conoscenza perché la stessa non gli è mai stata notificata o gli venga consegnata ad indirizzi errati o non più validi, l’unica arma a sua disposizione per difendersi è proporre opposizione senza limiti di tempo. La Corte di Cassazione, sul punto con una importante sentenza a Sezione Unite, la n. 19704 del 2.10.2015 ha statuito infatti che contro una cartella mai notificata o notificata invalidamente il contribuente può impugnare prontamente l’estratto di ruolo, attraverso cui egli prende conoscenza della sussistenza di carichi pendenti non notificati, senza dover attendere un successivo avviso d’intimazione.

Ed i rimedi esperibili possono essere 2:

  • l’opposizione all’esecuzione articolo 615 cod. proc.civ. qualora debba contestarsi il titolo esecutivo, ossia l’esistenza, l’efficacia e la validità della cartella stessa e quindi la legittimità del diritto a procedere all'esecuzione
  • l’opposizione agli atti esecutivi ex 617cod. proc.civ. rivolta a contestare i vizi formali dell’atto, come ad esempio la mancanza di elementi essenziali all’interno della cartella. Tale impugnazione può essere effettuata solo entro 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

La Cassazione e il verbale di accertamento mai notificato

La giurisprudenza ha molto dibattuto sulla questione della qualificazione dell’azione con cui il contribuente si difende da una cartella o di un verbale di accertamento per violazioni del Codice della Strada mai notificati.

Si è giunti a ritenere che tutte le volte che il contribuente vuole contestare la stessa esistenza del titolo esecutivo, lo strumento processuale più adatto è quello dell’opposizione all’esecuzione, ex articolo 615 c.p.c che non è soggetto a termini decadenziali rispetto all’opposizione agli atti esecutivi. Tale orientamento giurisprudenziale è stato ribadito da una recente sentenza sempre della Corte di Cassazione che in breve ha stabilito che in caso di contestazione della notifica del verbale di accertamento per violazione del Codice della Strada, la cartella esattoriale non può essere impugnata con l’opposizione ex articolo 22 della L n.

689/91. I giudici della Corte di Cassazione hanno basato la propria decisone prendendo in considerazione le riflessioni fatte dai colleghi di merito con la sentenza di 2^ grado. Questi ultimi infatti hanno fatto rientrare le questioni dedotte sia nell’opposizione di cui all’articolo 22 L n.689/91, sia nell’opposizione agli atti esecutivi (articolo 617 c.p.c).

Cartella di pagamento e opposizione ex articolo 615 c.p.c

I colleghi di merito hanno dunque dichiarato inammissibile l’opposizione perché proposta fuori termine, dato che in caso di omessa notifica del verbale di multa, l’impugnazione della cartella esattoriale deve proporsi entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Gli Ermellini, discostandosi da tale statuizione, hanno ritenuto che nel caso di specie la cartella di pagamento basata sulla mancata notifica del verbale di accertamento (da considerarsi atto presupposto) non è un valido titolo esecutivo e può esser oggetto dell’opposizione di cui all’articolo 615 c.p.c. Tale cartella dunque non è oggetto dell'azione disciplinata dall’articolo 204 bis Codice della Strada, in via recuperatoria da proporsi dinnanzi al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della cartella.

La motivazione di tale autorevole pronuncia va quindi nella direzione di una maggiore tutela del contribuente proprio perchè gli permette di impugnare la cartella senza limiti di tempo e senza rischio di sentirsi dichiarato decaduto dall’azione. (Cassazione sentenza n. 3751/2016).Per altre info di diritto potete premere il tasto Segui accanto al mio nome