Il tema dell’affidamento e del collocamento del minore è sempre stato al centro di molte pronunce giurisprudenziali. Quando due genitori si separano, infatti, i giudici mettono sempre al primo posto l’interesse del figlio; nell’ottica di tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita serena si opta spessoper un affidamento condiviso. L’affido esclusivo prende però il posto dell’affidamento condiviso nel momento in cui esso costituisce un pregiudizio per i figli stessi. Nel caso in cui la conflittualità fra gli ex coniugi èmolto accesa o se uno dei due genitori mette in atto delle condotte subdole volte ad ostacolare la visita del figlio con l’altro genitore, tale condotta può costituire un serio pregiudizio per la crescita equilibrata della prole.

Ciò determina anche un altro effetto: può far scattare la condanna al risarcimento dei danni, potendo entrare in gioco anche la PAS, ossia la sindrome di alienazione parentale

Affidamento esclusivo:verifica dei sintomi di una PAS

Con la sentenza n.6919/16, la Suprema Corte si è concentrata sulla storia di una minorenne che, dopo che i genitori avevano interrotto la loro convivenza, era andata a vivere con la madre. Dopo la disposizione dell’affidamento condiviso però, proprio perchè la bambina non voleva vedere il padre, il Tribunale prescrisse un percorso terapeutico, finalizzato a farle riprendere i rapporti con lui. L’uomo infatti aveva fatto ricorso chiedendo l’accertamento della PAS determinata, secondo lui, dall’atteggiamento sfavorevole e denigratorio messo in atto dalla ex compagna nei suoi confronti.

La vicenda, dopo che il Tribunale ha rigettato il suo ricorso, è finita in Corte di Cassazione poichè il padre si è lamentato dell’omessa indagine da parte dei giudici di merito dellle cause del rifiuto manifestato dalla figlia. Gli Ermellini hanno precisato che il giudice, per decidere sull'affidamento, in presenza di una denuncia di PAS, è tenuto ad accertare i comportamenti tenuti in concreto dalle parti utilizzando ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni.

Questo per garantire la continuità delle relazioni anche con l’altro genitore ed evitare che la condotta riprovevole di uno dei due ostacoli concretamente la relazione padre-figlio. In caso di riscontro positivo, al di là della presenza o meno della PAS, il genitore colpevole perde l’affidamento del figlio. Gli Ermellini, nel caso concreto, hanno riconosciuto che la madre aveva violato il principio di bigenitorialità bacchettando i giudici di merito dell’omessa adozione di misure specifiche per il ripristino della collaborazione fra i giudici ostacolando il rapporto tra padre e figlia.

Risarcimento dell padre se l'ex moglie gli nega il figlio

La Cassazione con la sentenza n.6790/16 ha statuito sul caso di una donna che aveva ostacolato il rapporto tra padre-figli, denunciando (in modo infondato) l'ex di aver esercitato violenza sessuale sui minori. Il padre fa ricorso in tribunale per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, da stabilirsi in via equitativa, per il dispiacere subito per non avere potuto incontrare i bambini. I giudici accolgono la sua richiesta condannando la ex moglie al risarcimento di 10mila euro per il danno cagionato per il patimento morale arrecato all’ex. Il padre, però, ritenendo non adeguata tale somma ha deciso di fare ricorso in Corte di Cassazione che ha confermato l’illecito comportamento della madre di ostacolare il legame bigenitoriale, per aver anche esercitato sui minori delle influenze psicologiche negative.

I giudici di legittimità hanno quindi rinviato la decisone alla Corte di appello che dovrà determinare la misura del risarcimento, non avendo indicato i criteri applicati per la determinazione del 'quantum'. Intanto la madre per il comportamento subdolo adottato si è vista revocato l’affidamento del minori.