L’Irapo Imposta Regionale sulle attività produttive è un imposta reale, il cui presupposto è l’autonoma organizzazione di un’attività economica. Essa quindi complisce la ricchezza complessivamente prodotta dall’attività in uno stadio precedente alla distribuzione della stessa. Così come ha dichiarato anche una recente circolare del ministero delle Finanze, n. 154/E, l’IRAP, non esplica mai alcuna incidenza sul reddito, al contrario del reato di omessa dichiarazione che mira a tutelare il bene giuridico patrimoniale dell’incasso del tributo da parte dell’Erario. Una ulteriore conferma in questo senso è arrivata da una recente sentenza della Corte di cassazione, la n.
12810 del 30 marzo 2016 che in breve ha statuito che l’evasione dell’Irap non configura un reato e di conseguenza l’ammontare dell’imposta evasa non rientra nel profitto dell’illecito sequestrabile
Natura dell’Irap e non sequestrabilità dell’importo
La Corte di Cassazione accogliendo le doglianze di un imprenditore che non aveva presentato le dichiarazioni Irap, Ires e Iva per 3 annualità ha qui di cancellando il sequestro preventivo a titolo di Irap per complessivi 60 mila euro. Il Tribunale nel quantificare il profitto del reato di omessa dichiarazione, aveva preso in considerazione una pluralità di tributi tra cui appunto anche l’Irap. Secondo gli Ermellini però l’Irap è immune dal sequestro e dalla confisca per equivalente posto che il valore delle cose sequestrate deve essere proporzionale al credito garantito.
A detta dei giudici di legittimità, il Tribunale ha quindi commesso un errore di calcolo. Nell’importo complessivo soggetto al sequestro preventivo infatti ha erroneamente contabilizzato un importo relativo, per ciascun anno, all’Irap.
Il sequestro per equivalente invece non solo non può mai avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto dell'illecito penale, ma in esso non può essere annoverato neanche l’evasione dell’Irap.
Inoltre l’Irap non ha alcuna rilevanza penale per la legge, posto che non può essere considerata un’imposta sui redditi in senso tecnico. Non per ultimo, occorre sottolineare che le dichiarazioni che costituiscono l'oggetto materiale del reato previsto dall'articolo 2, D.Lgs. n. 74 del 2000 sono esclusivamente le dichiarazioni annuali IVA e le dichiarazioni sui redditi.
Sulla scorta di tali motivazioni dunque la Corte di Cassazione ha dovuto rideterminare, abbassandola la misura cautelare del sequestro preventivo. Detta pronuncia oramai conferma un orientamento piuttosto consolidato sul punto. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al mio nome