Il Tribunale civile di Palermo ha dichiarato inammissibile un accordo di separazione personale tra un avvocato e la moglie, raggiunto in sede di negoziazione assistita. Il principio fondamentale alla base del presente rigetto è da ravvisarsi nella eccezione alla regola in virtù della quale un avvocato può assumere nei processi la rappresentanza di sé medesimo. Siffatta regola non trova, però, sostanziale applicazione nelle fattispecie di negoziazione assistita riguardante la separazione del professionista avvocato, in quanto manca la indiscutibile presenza di un soggetto terzo e imparziale, ossia il giudice.

Se si ammettesse il contrario e quindi la possibilità per un avvocato di definire le personalivicende post matrimoniali, si giungerebbe ad una inevitabile commistione tra interessi e vita privata. Inoltre, potrebbe configurarsi una totale mancanza di garanzia nei confronti dell'altro coniuge, che non essendo in possesso di informazioni conoscitive adeguate, potrebbe soggiacere ad una regolamentazione della separazione, posta in essere in via meramente unilaterale, con inevitabili ricadute sulla libera volontà di autodeterminarsi in ordine ai relativi effetti. Uno di questi effetti riguarda innanzitutto il mantenimento.

Garanzie e limiti

In base all'articolo 86 del codice di procedura civile la parte che è in possesso dellaqualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

La negoziazione assistita disciplinata dal decreto legge 132/14 è una sorta di convenzione o amichevole accordo aventi finalità di risoluzione di una lite. L'avvocato non può assumere la propria difesa perché qui manca un giudice che si pronunci nel merito; inoltre, è espressamente prevista l’assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all’albo ovvero facenti parte dell’avvocatura per le pubbliche amministrazioni.

E' sufficiente anche un solo avvocato. Tale accordodeve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere posto in esseresotto l’assistenza di uno o più avvocati. Questi ultimi certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte all'avvenuta convenzione. Può dunque affermarsi che l'evento separazione e le connesse vicendenon risparmiano neanche gli avvocati.