In tema di diritti della personalità e nonché della relativa tutela apprestata, un ruolo di maggior rilievo è preliminarmente assunto dal particolare profilo riguardante il diritto alla riservatezza della sfera privata e intima della persona, in special modo se si tratti di soggetti malati. L'esigenza dedotta in siffatta fattispecie fotografa in modo chiaro l'evolversi e il mutamento della realtà sociale. Il riferimento esplicito e implicito attiene al fenomeno della progressione di natura tecnologica, idonea in quanto tale a ledere i profili più intimi di una persona.
A seguito di ciò, urge già da tempo, la necessità di apprestare diversificate e incisive tutele per fatti che un tempo erano quasi inimmaginabili. Ormai è un dato consolidato il mutamento del diritto subordinato ai cambiamenti economici e sociali del Paese. Ne costituisce una prova la sentenza n. 10510/2016 della Corte di Cassazione, prima sezione civile. Anchei giudici sono tenuti al rispetto di codesti principi.
Il caso e la centralità dell'art. 22 del Codice della Privacy
Nell'accaduto sottoposto al vaglio della Corte, il ricorrente, pone in rilievo che in virtù del ricorso rientrante nella materia pensionistica, è stata pubblicata la sentenza sulla banca dati online della Corte dei conti, contenente i suoi sensibilissimi dati, validi ad assumere ruoli di indici o di criteri rivelatori del relativo stato di salute con tutte le conseguenze che ne derivano in ogni ambito della vita.
Per siffatta ragione, la Cassazione, ha proceduto a qualificare illecita la divulgazione dei predetti dati contenuti nella sentenza tramite la pubblicazione sul sito. In definitiva è stata valutata con esito positivo la lamentata violazione del Codice della Privacy. A tal proposito, si rende noto che l'articolo 22 del Codice della Privacy statuisce in modo inequivocabile che i dati intimi sopratutto se riferiti allo stato di salute, non sono suscettibili di diffusione e quindi di pubblicazione.
L'assunto vale anche per i provvedimenti giurisdizionali.Il discorso di ben più ampia portata rimanda ad un intenso dibattito circa la prevalenza o la connessione tra la tutela della sfera intima e la pubblicazione e conoscenza di un'attività propriamente pubblica. La soluzione è sempre orientata verso un contemperamento delle contrapposte esigenze, in quanto godono di pari importanza.
Disciplina dei dati personali per la riproduzione di provvedimenti di natura giurisdizionale
In ultima istanza va segnalata la deliberazione del Garante della Privacy del 2010, la quale rappresenta una conclusione definitiva al caso di specie. In merito alle direttive sulle linee guida del trattamento dei dati sensibili (indicanti lo stato di salute) della riproduzione dei suddetti provvedimenti, ha affermato che il divieto di diffusione è applicabile anche ai soggetti pubblici. Si prosegue sostenendo che la soluzione migliore volta ad ottenere il raggiungimento dei due risultati, rispettivamente la diffusione dell'informazione giuridica e la tutela protettiva dei soggetti coinvolti, può essere effettuata con la sola omissione delle generalità delle parti protagoniste, limitandosi quindi alla divulgazione del solo principio di diritto.