In materia digratuito patrocinio, l'avvocato è sottoposto al rispetto di una serie di regole, non solo di natura deontologica ma anche di qualificazione temporale. Il rispetto dei termini esatti viene in rilievo proprio nel caso della presentazione della istanza di liquidazione di gratuito patrocinio, per aver per l'appunto svolto attività difensiva in favore dei non abbienti. Infatti, l'istanza di liquidazione del compenso va presentata prima della fine del giudizio. In caso contrario, il professionista, non vede darsi luogo all'accoglimento della medesima.

L'assunto è stato dichiarato dal Tribunale di Milano con il decreto del 22.03.2016. Si tratta, però, di una sorta di orientamento quasi dovuto, in quanto il presente decreto ribadisce le novità introdotte in materia dalla Legge di Stabilità 2016, statuendo altresì che dette modifiche si attuano anche ai processi in corso, stante il carattere processuale della riforma.

Preclusioni e compensazioni: le novità

Oltre alla nuova disciplina tempistica prevista per la presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi a titolo di gratuito patrocinio, si deve segnalare che tale pagamento può trovare applicazione anche con compensazione dei debiti del professionista nei confronti dello Stato. Oggetto, però, del decreto del Tribunale di Milano, è in particolar modo il primo profilo.

L'avvocatodeve depositare la richiesta riguardante il compenso prima della conclusione del processo, a differenza di quanto previsto nel periodo anteriore alla riforma. La preclusione è in sintonia con la previsione in virtù della quale, il giudice, emette il decreto di liquidazione nel medesimo arco temporale di pronuncia del provvedimento atto a definire il processo.

Il predetto decreto viene pronunciato dall'autorità giudiziaria per il tramite di un atto distinto e separato dalla sentenza. Se la somma a titolo di compenso di gratuito patrocinio non dovesse essere liquidata contestualmente all'emissione del provvedimento finale, l'avvocato, dovrebbe procedere per le vie ordinarie.