Nell’ipotesi in cui a seguito di incidente stradale si verifichi la morte della persona cara, le vittime secondarie hanno diritto in qualità di successori universali o perché sono legati da un vincolo affettivo stabile al risarcimento di tutti i danni anche non patrimoniali risarcibili in via equitativa. E ciò per i riverberi che l’evento tragico ha determinato nella loro vita sconvolgendola. La giurisprudenza sul punto sebbene in un primo tempo ha negato la risarcibilità dei nocumenti patiti dai congiunti per la perdita definitiva della persona cara ha successivamente mutato orientamento, ritenendo che in tali casi si delinea un illecito plurioffensivo proprio perché viene cagionata una profonda sofferenza alle persone alla stessa vicine.
Con riguardo alla legittimazione attiva dei familiari della vittima a proporre domanda risarcitoria del danno sofferto ‘jure proprio’, la magistratura ha sottolineato invece che essa non si attesta al dato formale della sussistenza di un rapporto di parentela non essendo lo stesso né sufficiente né indispensabile. Proprio una recente sentenza della Cassazione la n.8037 del 21 aprile ha statuito che anche una convivenza more uxorio (rapporto familiare di fatto), che presuppone un rapporto stabile e duraturo connotato da solidarietà e reciproco affetto può legittimare il risarcimento del danno non patrimoniale, se viene assolto correttamente l’onere probatorio.
Risarcimento danni: spetta al convivente della madre della vittima
Il caso da cui trae origine tale sentenza ha riguardato appunto un sinistro stradale, nel quale aveva perso la vita un giovane, mentre il fratello della vittima era rimasto ferito. Quest'ultimo, insieme alla madre e al convivente della stessa, hanno citato in giudizio l'assicuratore per la RCA.
e il responsabile del sinistro. Dopo che i giudici di merito hanno accolto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, la compagnia di assicurazione ha proposto ricorso in Cassazione contestando la sentenza di 2^ grado nella parte in cui ha accordato tale risarcimento da uccisione di un congiunto anche al convivente della madre.
La Cassazione, precisando che sussiste danno non patrimoniale risarcibile quando vi sia la lesione di un interesse non patrimoniale della persona e l’interesse leso sia giuridicamente rilevante, ha bacchettato i giudici della Corte d’Appello. Questi ultimi infatti hanno erroneamente ritenuto che la semplice convivenza more uxorio facesse sorgere il diritto, per ciò solo, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza dell’uccisione. Gli Ermellini infatti hanno precisato che ciò che rileva ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale non è la mera esistenza di un vincolo affettivo, ma la sua rilevanza giuridica. La rilevanza giuridica si manifesta anche attraverso una serie di indici presuntivi, quali la qualità delle relazioni e il tempo vissuto insieme, che creano quindi una rete di rapporti che permettono di parlare di famiglia di fatto.
Ne consegue che solo in tal caso, infatti, può dirsi costituita una "formazione sociale", che merita tutela anche sotto il profilo risarcitorio. I giudici di legittimità hanno quindi rinviato la decisione in Corte d’Appello che dovrà verificare se il convivente della madre abbia assunto il ruolo materiale e morale di genitore.
L’assicurazione deve risarcire anche i familiari
A conferma di quanto sopra esposto, anche un'altra recente ordinanza della Cassazione, la n.9091/16 ha statuito che il risarcimento del danno non patrimoniale a seguito del decesso della persona cara a causa di un incidente, è strettamente ancorato al dolore intimo sofferto, al turbamento interiore e alla sofferenza morale subita dai familiari per il grave sinistro che si è ripercosso sulla serenità familiare.
Secondo gli Ermellini, inoltre, i danni non vanno risarciti sempre tutti nell’ambito del massimale, posto che il limite del risarcimento è quello stabilito per ciascun danno e per ogni soggetto legittimato