Può capitare tutti i giorni di essere vittima di un infortunio a causa di una caduta dalle scale o di uno scivolone sul pavimento bagnato sul luogo di lavoro o in un altro ambiente esterno alla propria abitazione. In tali casi la giurisprudenza individua una responsabilità a carico del custode del bene su cui si è verificato l’incidente. E ciò perché la richiesta d risarcimento del danno è legata alla dimostrazione del venir meno di quegli obblighi di diligenza da parte del custode che consistono nella messa in sicurezza dei locali ove di solito transitano terzi.

La magistratura sebbene avesse ascritto tale responsabilità prevista dell'articolo 2051 cc, alla categoria della responsabilità presunta, successivamente l'ha considerata invece una responsabilità oggettiva. Ne è conseguito l’onere da parte del danneggiato di provare, sebbene anche in via presuntiva in base a specifiche circostante, il nesso causale tra la caduta e l’effettiva pericolosità dello stato dei luoghi o della cosa in custodia. E questo per via del principio della vicinanza della prova. Recentemente la Cassazione con la sentenza n.12744 del 21 giugno ha statuito che il danneggiato deve dimostrare non solo il nesso causale, ma altresì che la cosa in custodiapresenti dei difetti o delle irregolarità tali da rendere dannosa l'utilizzazione della stessa.

Tale onere della prova da parte del danneggiato è bilanciato dal dovere del custode di provare l’eventuale caso fortuito per esonerarsi da responsabilità.

Caduta dalle scale: quando deve escludersi la responsabilità?

La vicenda giuridica oggetto della sentenza ha avuto come protagonista una società che aveva in gestione uno stabile dove uno studente era caduto, mentre scendeva le scale, non vedendo l’ultimo gradino.

Sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano negato la responsabilità ai sensi dell’articolo 20151 c.c ritenendo che non fosse stato provato che l’evento era prodotto come conseguenza normale della particolare condizione posseduta della cosa. La Corte di Cassazione ha abbracciato tale tesi, respingendo quindi il ricorso dello studente.

Ha sottolineato come nel caso di specie, lo studente avrebbe dovuto dimostrare che la scala era scivolosa o presentava irregolarità tali da provocare il danno. Anche perché era possibile che la caduta fosse stata causata esclusiavmente dalla scivolosità delle scarpe. In questo senso la scala poteva essere stata occasione, ma non causa della caduta

Risarcimento se nel negozio ci sono ombrelli che sgocciolano acqua

La Cassazione con un'altra recente sentenza, la n 13222/16 si è invece occupata del caso di una donna caduta all’interno di un panificio, scivolando sull’acqua lasciata dagli ombrelli portati dai clienti, all’interno del locale. I giudici di legittimità in tale caso hanno accolto la richiesta di risarcimento dei danni da parte della donna proprio perché il titolare della panetteria non aveva messo in sicurezza il negozio evitando che il pavimento diventasse scivoloso per la caduta delle gocce d’acqua.

Da qui il risarcimento del danno nei confronti della signora che si era fatta male propio per via della condotta poco diligente e prudente del titolare dell panetteria. A detta degli Ermellini deve ritenersi sussistente il nesso di causalità fra la caduta all’interno del locale e la condizione del pavimento reso scivoloso dall’acqua portata dentro dagli ombrelli sgocciolanti. Il titolare del locale avrebbe dovuto provvedere ad asciugare il pavimento. Infatti in quanto custode del bene era tenuto a porre in essere una serie di accortezze in relazione alle concrete circostanze del caso per evitare il verificarsi dell’infortunio costato caro alla donna. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui