La giurisprudenza di legittimità in questo mese con due decisioni ha statuito sulle ipotesi in cui la sentenza deve ritenersi nulla. Con la sentenza n.11581/2016 ha ribadito che se il giudice che ha preso parte alla discussione orale o davanti a cui sono state precisate le conclusioni non è uguale a quello che ha emesso la sentenza, essa è da considerarsi nulla.

Per la verità, nella prassi quotidiana si assiste spesso al caso in cui nella fase finale del giudizio, subentra un giudice che non era presente durante la discussione della causa. Allo stesso modo nella aule dei tribunali non è infrequente nemmeno il caso in cui decidano di prendere parte alla fase della discussione più giudici, rispetto al limite numerico così come previsto dalla legge.

Ebbene, proprio perché anche l’art. 276 del cod. di proc. civ. prevede che la decisione della causa vada deliberata solo dai giudici che hanno assistito alla discussione, il mancato rispetto di questa disposizione determina la nullità della sentenza. In tali casi infatti si verifica un'ipotesi di vizio di costituzione del giudice (ex art. 158 del cod. civ.).

Quali i rimedi alle ipotesi di nullità della sentenza?

Più nello specifico gli Ermellini hanno ritenuto che a determinare la nullità della sentenza possono essere 2 tipologie di circostanze.

  • Se la nullità viene rilevata in appello, sarà la stessa Corte d’Appello anche d'ufficio, a trattenere la causa, per deciderla nel merito, ponendo rimedio al vizio.
  • Se la nullità viene rilevata in Corte di Cassazione la causa va rimessa al giudice che ha pronunciato in un unico grado o al giudice di appello: vi sarà così una nuova decisione.

Il caso da cui trae origine la sentenza ha riguardato un'azione legale promossa da un legale.

Il giudice istruttore (GI) si era riservato la decisione alla fine dell’'udienza e poi, però dopo lo scioglimento della riserva, era stato il tribunale in composizione collegiale ad emettere di fatto l’ordinanza.

La sentenza che riproduce il contenuto degli atti di parte è valida?

La Cassazione sempre sulla nullità, con la sentenza n.12142 del 14.06.2016 ha statuito che non deve considerarsi nulla la sentenza emessa nell’ambito processo civile e in quello tributario che riproduce in motivazione il contenuto di un atto di parte.

A salvare la sentenza definitiva è infatti l’assolvimento dell’obbligo dell’originalità riservato esclusivamente alla motivazione.

Il giudice è quindi tenuto a ben motivare il provvedimento senza lasciare spazio a dubbi, anche se ciò implica appunto un copia- incolla degli atti delle difese processuali di parte. La sentenza resta inattaccabile anche con riferimento ad un difetto d’imparzialità del giudice, posto che non ci sia l'obbligo di rispettare precise modalità espositive nella stesura del contenuto della stessa.

La sentenza non deve essere per forza originale in ogni sua parte.Il magistrato è infatti tenuto esclusivamente a rispettare il principio di “corrispondenza tra chiesto e giudicato’, legato all’effettuazione della scelta fra quali delle 2 difese è da ritenersi più fondata.

La ratio su cui poggia la presente sentenza per la verità richiama un consolidato orientamento espresso già dalla Cassazione a Sezione Unite l’anno scorso (sent. n. 642/2015.). Ne consegue che la riproduzione meccanica del contenuto e di quanto già espresso per scritto da una parte non inficia da nullità la sentenza né la stessa può ritenersi, sintomatica di un vizio del giudice. L’assenza di aggiunte la rende comunque valida proprio perché essa è attribuibile all’organo giudicante, il cui potere è ristretto a giudicare i fatti di causa e le contestazioni mosse da ciascuna parte. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome.