Spesso capita di dover sopportare un vicino troppo rumoroso. In tali casi, sebbene il primo impulso sia quello di chiamare polizia o Carabinieri, non sempre è possibile farlo. Le forze dell’ordine, infatti, non hanno il potere di intervenire sempre, proprio perché la legge circoscrive accuratamente le ipotesi in cui le autorità pubbliche possono concretamente intimare al vicino fastidioso e molesto di smettere. Molto spesso quindi, dato che i carabinieri hanno le mani legate contro il rumore provocato dal volume alto di stereo e TV, dallo spostamento di mobili, di trapani elettrici, di tacchi di scarpe, l’unica soluzione è incardinare un’azione civile, per ottenere il risarcimento del danno.
A questo proposito la Cassazione con una recente sentenza del 20 giugno, la n. 25424 ha chiarito le ipotesi in cui scatta il reato di disturbo delle persone e quando sussiste invece solo un illecito amministrativo.
Caso sottoposto all’attenzione della Cassazione
Il caso da cui trae origine la sentenza ha riguardato il proprietario di un bar che era stato citato in Tribunale per il reato di disturbo di occupazione e riposo delle persone. La condotta contestata ha riguardato una manifestazione musicale da lui organizzata nello stesso bar, i cui rumori provenienti da strumenti sonori e musica ad alto volume fino alle 4:00 del mattino avevano disturbato il riposo dei cittadini residenti in prossimità del locale, che hanno sollecitato inoltre l’intervento dei Carabinieri.
Dopo la condanna in primo e secondo grado per il reato (ex articolo 659 cod. pen), l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione sottolineando il fatto che la condotta da lui tenuta doveva rientrare nella ipotesi di illecito amministrativo, dato che erano stati pochi coloro che avevano lamentato l’esistenza di rumori eccessivi.
Quando scatta il reato ex art. 659 cp di disturbo del riposo?
I giudici di legittimità, nell’accogliere il suo ricorso hanno distinto innanzitutto le 2 ipotesi disciplinate dall’articolo 659 cp, primo e secondo comma, e poi hanno precisato che è configurabile:
- l’illecito amministrativo se si verifica solo il mero superamento dei limiti differenziali di rumore stabiliti dalle relative leggi in materia;
- il reato ex art. 659, c.p., se il fatto costituivo dell’illecito è costituito da qualcosa di diverso dal superamento dei limiti di rumore.
In particolare la Corte precisa che sono 2 i presupposti per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo ovvero:
- il rumore deve sempre superare la normale tollerabilità;
- tale rumore deve recare pregiudizio non già ad una ristretta cerchia di famiglie, ma ad un numero indeterminato di soggetti, anche se non è necessario che esse siano disturbate in concreto.
Quindi la fattispecie penale differisce da quella amministrativa, proprio perché in tale caso la condotta rumorosa è idonea a mettere in pericolo la pubblica tranquillità; essendo caratterizzata da un'eccessività del frastuono o per violazioni legate allo svolgimento di mestieri rumorosi (art.
659 cp II^ comma). Nel caso di specie però visto che era stato accertato che i rumori (di intensità contenuta) non avevano superato i limiti della normale tollerabilità, recando un concreto pregiudizio alla tranquillità pubblica, il proprietario del bar è stato assolto.
Secondo gli Ermellini tale reato deve escludersi ogniqualvolta i rumori arrechino disturbi ai soli occupanti di uno o più appartamenti e non ad altri soggetti dello stabile proprio perché tali soggetti molestati sono limitati e ben individuabili. Ipotesi diversa è invece il caso del cane di un vicino, che abbaia in continuazione e senza tregua, arrecando fastidio a tutte le abitazioni poste nelle vicinanze. In tali casi scocca il reato e si possono quindi chiamare anche i Carabinieri. Per altre info di diritto potete premere il tasto Segui accanto al nome.