Oggi si torna a parlare di rimborso dell’Iva sulla Tia, dopo la recente sentenza dei giudici di Piazza Cavour. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 5078 del 2016 ha infatti stabilito l’inapplicabilità dell’Iva alla tariffa di igiene ambientale (TIA) istituita dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/97. Le motivazioni addotte riguardano proprio il fatto che la TIA ha natura di tributo e quindi deve considerarsi un pagamento di natura tributaria legato direttamente ad un servizio reso. Ne consegue che è non assoggettabile ad IVA. L'IVA infatti mira a colpire la capacità contributiva.

Quest’ultima si manifesta quando si acquistano beni e servizi dietro il versamento di un corrispettivo. Non può quindi essere previsto un doppio pagamento.

In realtà tale recente statuizione non ha fatto altro che riprendere quanto già detto dalla Corte Costituzionale nel 2009. Anche allora i giudici della Consulta partirono dal presupposto che la TIA dovesse essere considerata come una tassa, con la conseguenza che non era soggetta all’IVA. Non per ultimo la stessa Corte di Cassazione nel 2012 ha statuito l’illegittimità dell'Iva sulla TIA.

Le conseguenze dirette della sentenza: i rimborsi

La sentenza della Suprema Corte sta già cominciando ad aver delle ripercussioni pratiche notevoli, dato che tale decisione di fatto obbliga tutti i gestori dei servizi ambientali a restituire le somme indebitamente sottratte ai clienti sotto forma di Imposta sui consumi.

Un altro effetto fondamentale della sentenza è stato quello di far si che i rimborsi avvengano automaticamente.

I primi a poterne beneficare sono i cittadini di Rozzano (Milano) che si stanno preparando a ricevere rimborsi interessanti. Per richiedere il rimborso è opportuno innanzitutto controllare che la TIA sia stata adottata negli ultimi 10 anni nel comune di residenza in luogo della TARI o della TARSU.

Effettuato questo primo accertamento occorre verificare che siano state conservate tutte le ricevute di pagamento relative alla tariffa di igiene ambientale (TIA), prestando attenzione a che, nelle fatture, ci sia stato ovviamente l’addebitato dell’IVA al 10%. Occorre quindi recuperare dai cassetti le vecchie bollette degli ultimi 10 anni, risalenti al 2009 per intenderci, perché la prescrizione vale 10 anni.

In tal modo si può richiedere il rimborso presso un qualsiasi sportello di un’associazione consumatori (in primis Asso-consum, Codacons, Altroconsumo ecc.). La vicenda dell'Iva sulla TIA presenta infatti numeri impressionanti ed è per questo che alcune associazioni di consumatori forniscono un'immediata assistenza e quindi i moduli di richiesta di rimborso. Sulla questione degli interessi invece la Cgia di Mestre ritiene che gli stessi devono essere restituiti. Per ora però le associazioni del consumatori non hanno fatto alcun riferimento agli interessi. Per altre info di diritto potete premere il tasto Segui accanto al nome.