Chi abita in un condominio saquanto è difficile andare d’accordo con gli altri condomini e quanto sia facile rischiare di perdere la pazienza di fronte ad atteggiamenti che spesso sfociano in ingiurie, comportamenti intolleranti, danneggiamenti o addirittura molestie. Sebbene molti di questi fatti costituirebbero fattispecie di reato e pertanto punibili anche per via giudiziaria, spesso la vittima preferisce abbandonare l’idea di intraprendere un’azione giudiziaria "ad hoc", in quanto scoraggiata da molteplici fattori come la durata dei processi, le spese da sostenere, la depenalizzazione di molti di questi reati, la necessità di una testimonianza.
Si tende sempre di più a cercare delle "scorciatoie", al solo scopo di dirimere (anche se solo temporaneamente) il diverbio.
L’art. 1 del TULPS (Testo unico delle Leggi di PubblicaSicurezza) dispone che "L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità...Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati".
Le attribuzioni dell’autorità di pubblica sicurezzasono esercitate dal Prefetto e dal Questore (a livello provinciale) e dal capo dell’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questi, dal sindaco (a livello locale).Nel caso in cui non sia stata già sporta querela e non siano stati perpetrati reati procedibili d’ufficio, èpossibile rivolgere al Questore una istanza di ammonimento.
Tale strumento rappresenta un rimedioefficace per fronteggiareil fenomeno dello stalking,per tutti quei comportamenti che,pur non costituendo reato, o costituendo reato procedibile a querela, sono tali da sconvolgere la vita della vittima, facendola sentirein costante pericolo e costringendola a vivere nella paura.L’ammonimento è il provvedimento che il Questore può emettere in tali casi.
Ebbene,il TAR di Bologna, con la recentissima sentenza n. 792/2016, ha negato l’accesso a tale strumento nel caso di screzi insorti tra vicini (caso molto frequente nei condomini).
Il Questore può intervenire solo in occasione di "condotte reiterate, che minacciano o molestano taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria, o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita", come previsto dall'art.
8 DL 11/09.
In tali casi, il Questore ha il dovere di convocarei soggetti in virtù del rischiodi eventuali aggressioni. Tale strumento è divenuto molto frequente per i motivi anzidetti e perché si è andato allargando il concetto di "atti persecutori", arrivando a comprendere ogni minaccia o molestia in grado di generare timori ed ansie o il cambiamento delle abitudini quotidiane.
A dire del TAR, però, non sarebbero sufficienti lo stato di intolleranza o l’insonnia generata per poter qualificare queste azioni come persecutorie, specie quando trattasi di rapporti di vicinato o ancora tra parenti (spesso in prossimità di successioni ereditarie o separazioni). In tali casi, l’istanza di ammonimento risulterebbe non proporzionata.
Il Questore, nel caso di specie, ha ritenuto che non sussistesse il carattere persecutorio degli atti, e ha archiviato la richiesta, ritenendosi tutt’al più sussistere atti di molestie, ma non tali dagenerare lo stato d’ansia e da incidere sulla incolumità della vittima.
L’archiviazione è stataimpugnata dinanzi al TAR Bologna, i cui giudici però hanno confermato quantostatuito dal questore, anche in virtù dell'eccessiva frequenza con la quale oggigiorno si cerca di utilizzare questo strumento per semplici beghe tra privati e per sedare problemi di civile convivenza, e non tanto per problemi di diritto.