Una recente sentenza della cassazione fornisce utilissimi strumenti per preparare il ricorso atto alla contestazione di alcune multe elevate dalle postazioni Autovelox. I giudici indicano che solo in alcuni casi e in certe condizioni le contravvenzioni possono essere valide. Ad esempio un verbale non riporti l'ordinanza del Prefetto che ha autorizzato la rilevazione della velocità in modo elettronico, oppure se la multa compilata dall'agente di polizia risulta incompleto, la stessa può essere annullata attuando il ricorso entro 30 giorni dinnanzi al Prefetto o al Giudice di Pace.
Inoltre, la sentenza 26441/16 del 20.12.2016 fa anche riferimento alle postazioni fisse e automatiche istallate nei centri urbani e nelle strade secondarie, nonché il comportamento da tener da parte del personale di polizia incaricato. Per quanto riguarda invece, i “radar” permanenti collocati nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali si ritiene che non sia necessaria la presenza degli effettivi. Quindi le infrazioni al Codice della Strada posso essere direttamente recapitate al domicilio del titolare del veicolo segnalato.
"Multe non a scopi di cassa"
L'intento della Corte di Cassazione è fornire elementi atti a puntualizzare diritti e doveri da rispettare sia da parte delle forze dell'ordine che degli stessi automobilisti.
Al riguardo un punto speciale lo dedica alle postazioni urbane e suburbane. Nelle prime obbliga la presenza degli agenti affinché l'automobilista fermato per eccesso di velocità abbia la possibilità di difendere la propria posizione. Nel secondo caso, l'espressa autorizzazione del Prefetto per l'istallazione del autovelox deve riportare la chilometrica esatta dove sarà collocato.
L'importanza della sentenza, e sempre in linea con le precedenti invita agli addetti ai lavori e agli amministratori locali di attenersi scrupolosamente alle ordinanze prefettizie e che l'utilizzo di strumenti elettronici serva alla corretta circolazione dei veicoli e non come si dice in gergo, “per fare cassa”. Per concludere, la sentenza indica che qualunque vizio di forma riporti il verbale potrà considerarsi base sufficiente per il suo annullamento.