Viene perpetrata violenza sessuale dal marito che abusa della moglie non consenziente mentre dorme. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una sentenza del 20 ottobre scorso (n. 48335/2017). In questo caso, la pronuncia ha riguardato infatti il compimento di rapporti non consenzienti da parte del marito nei confronti della moglie. Il reato implica una condotta consequenziale ad un rifiuto espresso o implicito della moglie relativamente al compimento di atti sessuali. Tale condotta viene ora ricompresa nella fattispecie di reato a sfondo sessuale che viene iscritta nel codice penale.
La vicenda giudiziaria in questione
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha condannato un uomo, che aveva compiuto atti sessuali nei confronti della moglie mentre dormiva. In questo caso è stato stabilito che la donna versava infatti in uno stato inerme e inconsapevole, e soprattutto non consenziente. La moglie aveva espresso un rifiuto espresso relativamente al compimento dei rapporti sessuali con il coniuge, prima di addormentarsi. Pertanto la Corte ha dichiarato che tale condotta può essere ricompresa in un reato a sfondo sessuale, anche se si tratta di un comportamento ad opera del marito nei confronti della moglie.
L'aggiornamento dell'art. 609-bis
Ai sensi dell'articolo 609-bis del codice penale affinchè possa essere comminato un reato di violenza sessuale, è necessaria una qualunque forma di "costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull'autodeterminazione altrui".
Si tratta di una disposizione che viene considerata a prescindere dal tipo di rapporto in cui versano reo e vittima. Dunque è una norma valida anche per i coniugi. Inoltre non è necessario che la vittima manifesti una palese opposizione ai rapporti sessuali. Ovviamente per poter tenere conto della minaccia di una violenza sessuale è necessario considerare tutte le circostanze oggettive e soggettive che hanno condotto a tale conclusione, senza tener conto di criteri meramente astratti o aprioristici.
Nel caso specifico la donna aveva palesato il suo rifiuto a compiere atti sessuali con il marito in modo espresso e categorico. In un'altra occasione, anche se non espresso, il rifiuto della moglie era stato ricavato in modo implicito attraverso le lettere inviate dal suo legale al marito. La condanna del marito è stata dunque espressa definitivamente dalla Corte di Cassazione, che ha ribadito quanto già espresso dal giudice di merito.