Non ha diritto a nessun assegno di mantenimento la moglie che non si impegna attivamente nella ricerca di un sostentamento alla propria posizione economica: si è pronunciato così il giudice del Tribunale di Treviso che, revocando l'assegno di mantenimento a una donna di origini sudamericane, ha ritenuto che la stessa non avesse provveduto adeguatamente alla ricerca di un impiego allo scopo di accrescere il proprio patrimonio, perdendo così il diritto allo stesso. Che questa sentenza del 2019 possa aprire uno spiraglio a una riforma di questa branca del diritto di famiglia?
La storia
La donna, una 35enne di origini sudamericane dal 2014 residente in Italia, ma sposatasi nel 2007 con un professionista italiano dotato di un guadagno superiore ai quattromila euro mensili, chiedeva l'aumento del proprio assegno di mantenimento corrisposto dall'ex marito da 1100 a 1900 euro mensili.
La motivazione? L'impossibilità per la donna, disoccupata dal 2007, di ottenere un impiego in Italia, dovuto alle difficoltà dovute alla scarsa conoscenza della lingua italiana. Difficoltà che però, essendo la donna in Italia già da cinque anni, sono apparse dubbie al collegio del Tribunale di Treviso, che ha ritenuto la donna responsabile per il divario economico creatosi nei confronti dell'ex marito, imputandolo a una inerzia nella ricerca del Lavoro.
"Il solo invio di curricula non è sufficiente a provare l'impossibilità di reperire un impiego" hanno sentenziato i giudici, aggiungendo che non ci sia mai stato un apprezzabile sforzo della richiedente volto a arricchire il patrimonio familiare e personale.
Ma c'è di più: il contenuto rivoluzionario della sentenza non risiede tanto nel mancato accoglimento della richiesta di aumento della somma dovuta,quando nella sospensione dell'assegno già corrisposto dall'ex marito.La signora dovrà quindi trovarsi un lavoro stavolta.
La Corte ha semplicemente applicato un principio già dettato dalla Corte Costituzionale, nell'ottica di limitare richieste parassitarie e indiscriminate di assegni di mantenimento da parte di chi non mostra reale interesse al lavoro.
La normativa italiana in materia di assegno di mantenimento
Nel nostro Paese l'obbligo di sostentamento della famiglia non si estingue neppure con la separazione, in quanto l'ex coniuge che dispone di una situazione economica più rosea rimane vincolato al pagamento di una somma di mantenimento nei confronti di eventuali figli.
Ma anche nei confronti dell'altro/a coniuge in presenza di alcune condizioni, ovvero la mancanza di redditi adeguati dell'altro coniuge e il fatto che la persona che richiede l'assegno non sia responsabile in alcun modo della separazione.
In tema di assegno di mantenimento dei figli, da tempo si discute di una revisione della normativa e un adeguamento della situazione a una situazione di bigenitorialità perfetta, il che prevede che entrambi i genitori corrispondano in misura uguale alla crescita dei figli.