Recentemente la Corte di Cassazione ha emesso l'Ordinanza 21991/2019 nella quale è tornata ad occuparsi di sicurezza stradale. In particolare, il Supremo Collegio ha precisato che il passeggero che siede sul sedile posteriore di un automezzo può essere ritenuto, almeno in parte, corresponsabile in caso di eventuali danni o lesioni che dovesse subire a causa di un incidente stradale o di un sinistro per non aver indossato le cinture di sicurezza. Di conseguenza, lo stesso soggetto avrebbe diritto ad un minore risarcimento rispetto a quanto dovuto se avesse indossato i dispositivi di sicurezza.

I fatti che hanno portato alla decisione della Corte

La Corte di Cassazione si è trovata di fronte al caso di due genitori che avevano richiesto il risarcimento del danno derivato al proprio figlio, minore all'epoca dei fatti, da un incidente stradale avvenuto su una strada statale delle Regione Sicilia nel 2008.

Il giovane ai trovava sul sedile posteriore di una Fiat Bravo senza le cinture di sicurezza allacciate. La vettura, che viaggiava a velocità sostenuta, aveva sbandato andando in testa-coda e finendo per impattare con il terrapieno posto al lato destro della strada. A causa della violenza dell'urto il giovane era stato sbalzato fuori dall'abitacolo rompendo il finestrino destro della vettura e subendo vari traumi cervicali e vertebrali.

A causa di tali traumi il giovane è stato sottoposto a varie operazioni chirurgiche e ha riportato un'invalidità permanente del 40 - 60%.

In primo grado, il Tribunale di Patti aveva riconosciuto le ragioni dei genitori del ragazzo e condannato ill conducente dell'auto e la compagnia assicurativa in solido al risarcimento del danno per circa 590.000 euro.

Oltre al risarcimento per il danno patrimoniale nella misura di 10.500 euro da liquidarsi a favore dei genitori del ragazzo e delle spese per vitto, alloggio e cure mediche nella misura di 17.400 euro circa.

La compagnia assicurativa ricorreva però in appello contro la sentenza di condanna, chiedendo che fosse rimodulato il quantum del danno.

L'assicurazione chiedeva, infatti, al giudice dell'appello di valutare l'importo risarcitorio in maniera equa e giusta tenendo conto del fatto che il giovane, all'epoca dei fatti minore, non aveva le cinture di sicurezza allacciate. L'assicurazione, inoltre, chiedeva alla Corte d'Appello di dichiarare che le conseguenze lesive subite dal giovane si erano quindi verificate per fatto e colpa concorrente dello stesso, nella misura del 50% o nella diversa misura ritenuta di giustizia dalla Corte d'Appello. Per la compagnia di assicurazione, infatti, il giudice di prime cure aveva violato o comunque falsamente applicato l'articolo 172 del Codice della Strada che detta disposizioni in merito all'uso delle cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta per bambini.

E questo perché il giudice di primo grado avrebbe ritenuto preponderante nella produzione del danno l'impatto contro il terrapieno mentre ha ritenuto di imputare al giovane un concorso di colpa nella misura del solo 3% per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. La Corte d'Appello di Messina accoglie il ricorso della compagnia assicurativa e riduce l'importo del risarcimento a circa 425.000 euro. Contro tale decisione i genitori del giovane propongono appello in Cassazione.

Le motivazioni del Supremo Collegio

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei genitori del giovane e accolto le motivazioni espresse nella sentenza della Corte d'Appello. Secondo il Giudice di legittimità, infatti, la Corte d'Appello ha effettuato una valutazione corretta del concorso di colpa del trasportato nelle conseguenze arrecategli dall'incidente stradale occorsogli.

Infatti, secondo la Corte di Cassazione, la riduzione dell'importo del risarcimento, decisa dalla Corte d'Appello, si basa essenzialmente su quattro elementi fondamentali. In primo luogo, il disposto dell'articolo 172 del Codice della Strada che impone un obbligo generale per quanto riguarda l'allacciamento delle cinture di sicurezza. Non facendo distinzione alcuna tra l'essere seduti sul sedile anteriore o posteriore della vettura. In secondo luogo, l'allacciamento delle cinture di sicurezza va considerato un fatto idoneo ad attenuare se non ad annullare del tutto le conseguenze infauste di un sinistro, come ad esempio l'essere proiettati fuori dall'abitacolo. Infatti, la funzione del dispositivo di sicurezza è proprio quella di ancorare il corpo del passeggero al sedile del veicolo.

In terzo luogo, proprio il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del trasportato deve essere inquadrato nella fattispecie descritta dall'articolo 1227 c.c. E cioè, in base a tale norma, va ritenuto un fatto colposo del danneggiato.

Di conseguenza, la riduzione dell'importo del risarcimento del danno è pienamente condivisibile secondo la Cassazione. Infine, secondo quanto sostiene la Suprema Corte esula dalla normale diligenza, a cui è sempre tenuto ad attenersi il conducente di un autoveicolo, il controllo costante dei passeggeri seduti sui sedili posteriori rispetto a chi, invece, siede sul sedile anteriore. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato confermando la sentenza d'Appello e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed accessorie.