Una persona di 47 anni, residente in Liguria e affetta da sclerosi multipla, è deceduta l'8 ottobre 2026 in seguito all'autosomministrazione di un farmaco per il fine vita, fornito dal Servizio sanitario nazionale. Il caso, reso noto a Genova il 9 ottobre 2026, rappresenta il terzo episodio di suicidio medicalmente assistito registrato in Liguria e il diciannovesimo a livello nazionale, inserendosi in un dibattito sempre più attuale sul diritto all'autodeterminazione.
L'Associazione Luca Coscioni ha evidenziato come questa procedura si sia svolta nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 242/2019, un pronunciamento fondamentale emerso dal noto caso Cappato/Antoniani.
La persona aveva intrapreso un lungo percorso, presentando una richiesta formale alla propria azienda sanitaria per la verifica delle condizioni necessarie all'accesso al suicidio medicalmente assistito. L'autorizzazione definitiva è giunta nel settembre 2026, a seguito di un'attenta e approfondita valutazione della richiesta presentata.
La decisione e il percorso di verifica
La vicenda ha riguardato un individuo affetto da una patologia giudicata irreversibile e caratterizzata da un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche. La richiesta inoltrata all'azienda sanitaria di competenza aveva l'obiettivo primario di accertare, con la massima accuratezza, la presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alla procedura.
Il farmaco specifico per il fine vita è stato fornito direttamente dal Servizio sanitario nazionale, e l'autosomministrazione è stata eseguita dalla persona stessa, come espressione della sua volontà.
Nel commovente messaggio lasciato prima del decesso, la persona ha chiaramente ricondotto la propria scelta alla grave condizione di salute e alla sofferenza divenuta insopportabile. Il testo, di forte impatto, include la dichiarazione: “Ho scelto liberamente e consapevolmente di porre fine a una sofferenza per me diventata intollerabile”. In tale messaggio, è stata inoltre espressa la ferma richiesta che la sua decisione fosse pienamente rispettata, riconoscendola come un esercizio fondamentale della propria libertà e autodeterminazione personale.
Il quadro normativo: la sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale
La sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, che ha avuto un impatto significativo sull'articolo 580 del codice penale relativo all'aiuto al suicidio, ha stabilito un'importante area di non punibilità. Questa si applica specificamente a chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, a condizione che tale proposito si sia formato in modo autonomo e libero. I requisiti stringenti individuati dalla Corte includono che la persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, sia affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili, e sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
La stessa pronuncia richiede inoltre che le condizioni cliniche della persona e le precise modalità di esecuzione della procedura siano verificate con la massima accuratezza e rigore da parte delle autorità sanitarie competenti.