Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto l'istanza presentata dal giornalista Sigfrido Ranucci per il suo reintegro alla conduzione del programma televisivo Report. La decisione, comunicata il 9 ottobre 2026, segue il ricorso di Ranucci contro la rimozione dal ruolo di conduttore, disposta dalla Rai. La notizia è stata diffusa alle 19:46.
Ranucci si era opposto alla decisione aziendale, chiedendo il reintegro nella posizione di conduttore. Il procedimento si è svolto dinanzi al giudice del lavoro della Capitale per valutare l'istanza. L'esito ha confermato il rigetto della sua richiesta di tornare alla guida di Report.
Il ricorso e le richieste del giornalista
Nel suo ricorso d'urgenza, Sigfrido Ranucci aveva contestato la legittimità della sua rimozione dalla conduzione del programma. Chiedeva al giudice di accertare, in sede cautelare, l'illegittimità del provvedimento aziendale. L'istanza includeva la richiesta di ordinare la revoca della decisione Rai e il suo immediato reintegro nelle funzioni di autore e conduttore della trasmissione.
Il percorso processuale ha avuto un'udienza preliminare il 25 settembre 2026. Dopo tale udienza, il giudice si era riservato la decisione, poi resa nota il pomeriggio del 9 ottobre 2026. Il rigetto si riferisce all'istanza cautelare con cui il giornalista mirava a riprendere la conduzione e le funzioni connesse a Report.
La decisione del Tribunale del Lavoro
La sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma si pronuncia sulla richiesta di reintegro avanzata da Sigfrido Ranucci, a seguito della sua rimozione disposta dalla Rai. Il fulcro del procedimento era la domanda del giornalista di ottenere la revoca del provvedimento aziendale e il suo rientro immediato nel programma come autore e conduttore.
Il rigetto dell'istanza cautelare comporta che il provvedimento oggetto del ricorso rimane valido ed efficace nel procedimento. La vicenda evidenzia il contrasto tra la decisione aziendale e la richiesta di tutela presentata dal giornalista, per la sua posizione di conduttore di Report.