Capita spesso che per scarsa conoscenza delle leggi o per distrazione, o ancora per fiducia cieca nell’interlocutore, si vada a sottoscrivere un accordo o un contratto che lede molti diritti sacrosanti. Una volta sottoscritto un contratto, sia esso con piccole o con grandi società come possono essere le fornitrici di luce e gas o le compagnie telefoniche, non può essere revocato facilmente. Infatti in linea generale su un contratto si mette un arco temporale utile ad una delle due parti per recedere ed una volta scaduto questo termine, non ci si può più tirare indietro.

Vediamo nello specifico a cosa dovrebbero prestare attenzione gli interessati e quali sono le clausole più pericolose che una volta sottoscritte porterebbero problemi seri per i cittadini.

Prima si paga e poi si chiede il rimborso

Ricapitolando, la legge italiana prevede che un contratto vada rispettato nel momento in cui è sottoscritto a prescindere dal fatto che una delle parti non sia a conoscenza di alcune clausole del contratto perché non ha avuto l’accortezza di andarle a leggere. Solo se si è di fronte a comportamenti dolosi da parte della controparte o se alcuni aspetti dell’accordo non sono scritti sul documento da sottoscrivere è possibile mandare a monte il contratto. Inoltre, per quanto concerne le clausole cosiddette vessatorie, quelle che spesso vengono riportate in caratteri minuscoli, la legge prevede la doppia firma.

In questo caso, alla firma in calce all’intero contratto, il documento prevede firme intermedie in calce alla clausola stessa. Una delle clausole peggiori è quella che in termini giuridici viene definita “solve et repete”. Si tratta di quella clausola che impedisce al consumatore di sollevare qualsiasi eccezione sul contratto, a partire da eventuali richieste di rimborso, se prima non ha pagato quanto dovuto per il servizio, la prestazione o l’acquisto reso.

Accade spesso per esempio che per forniture di energia o abbonamenti, arrivino bollette e richieste di pagamento per consumi o per servizi non corrispondenti a quelli effettivamente in capo al consumatore. Con la clausola solve et repete, si impone all’interessato prima di pagare quanto dovuto, anche se si tratta di una cifra evidentemente sbagliata e poi di ricorrere o richiedere un rimborso.

Dal rinnovo automatico al diritto di recesso

Una clausola particolare che però è raro trovare, soprattutto per contratti dove una delle parti è un consumatore, è quella che impone, per eventuali contenziosi o ricorsi relativi a qualsiasi parte del contratto, di rivolgersi ad un tribunale specifico. Spesso vengono inserite di proposito sedi giudiziarie site a diversi chilometri di distanza dalla residenza del soggetto firmatario del contratto, come elemento di dissuasione a ricorrere alle vie legali. Una delle clausole più frequenti è il rinnovo automatico del contratto. In questo caso occorre fare disdetta entro un determinato periodo di tempo altrimenti il contratto risulta rinnovato in automatico.

Una cosa poco conosciuta dai più, ma che la legge prevede, riguarda la validità della disdetta tramite raccomandata. Se sul contratto viene fissata una data entro la quale presentare disdetta, tale data deve essere intesa come quella in cui la controparte a cui la si invia, la riceve. In pratica, non fa fede il timbro postale che dimostra l’invio nei termini, ma fa testo la data in cui l’erogatore del servizio o della prestazione, la riceve.

Esistono clausole che impongono penali per disdette anticipate rispetto ad una durata minima imposta al contratto. In questo caso la penale va sempre pagata e la legge lo ammette, pur se la penalizzazione non può essere di importo sproporzionato rispetto all’oggetto del contratto stesso.

Infine esistono le cosiddette clausole compromissorie, quelle che impongono il divieto di rivolgersi ad un giudice per eventuali controversie. In questo caso viene definito un soggetto privato a cui rivolgersi per eventuali controversie e la sentenza di questo privato, chiamata lodo, assume la stessa validità di una pronuncia di un tribunale.