L’indennità di turno è una spettanza supplementare che viene riconosciuta, in aggiunta allo stipendio tabellare, al lavoratore che subisce un disagio nell’organizzazione dei propri turni lavorativi. All’interno dell’orario di lavoro della struttura il dipendente che espleta il proprio servizio iniziandolo in orari sempre diversi, in via continuativa per almeno dodici ore al giorno e senza possibilità di avere sempre gli stessi turni di inizio e fine lavoro, spetta tale indennità.

Differenti casi di attribuzione dell’indennità di turno

L’indennità di turno è strettamente legata alla presenza, per cui nelle giornate di assenza, ferie, permessi o malattia non è prevista, ed è regolata dai commi 5 e 6 dell’articolo 22 del CCNL del 14/9/2000.

Per le strutture lavorative che prevedono prestazioni nei giorni festivi infrasettimanali, di domenicali e/o notturne la paga oraria subisce delle variazioni secondo le seguenti modalità:

  • turno diurno antimeridiano e pomeridiano ovvero tra le ore 6 e le ore 22:00 prevede una maggiorazione della remunerazione oraria del 10% come si evince dall’art.52, comma 2° lett. C
  • turno festivo o notturno, cioè espletato in giorni festivi infrasettimanali, domeniche oppure dalle 22:00 fino alle 06:00: comporta una maggiorazione della paga oraria del 30% come sancito dall’art.52, comma 2° lett. C
  • infine turno festivo notturno ossia quando la prestazione viene fornita dalle 22:00 alle 06:00 dei festivi infrasettimanali o delle domeniche: questa tipologia prevede un incremento della retribuzione oraria del 50% come stabilito dall’art. 52, comma 2° lett. C

L’indennità di turno non è cumulabile con altre erogazioni che compensino il disagio derivante dalla differente articolazione dell’ orario di lavoro.

Casi particolari nei quali è prevista

L'art. 24 comma 1° determina che se il lavoratore, per urgenti e non prevedibili esigenze del datore di lavoro, sia chiamato a rientrare a lavoro per prestare servizio nel giorno destinato in precedenza a riposo settimanale, oltre alla maggiorazione del turno del 50% spetta a questi un riposo compensativo proporzionato alle ore svolte.

Ovviamente non è sufficiente la sola appartenenza a comparti lavorativi turnanti che prevedono una continuità nello svolgimento di servizi di almeno dodici ore; è infatti necessario che il dipendente sia soggetto singolarmente ad effettuare turni diversi.

L'indennità di turno deve essere riconosciuta anche al personale che svolga il servizio in diversi turni con contratto a tempo parziale sia questo a tempo determinato od indeterminato.