Gli invalidi civili hanno diritto a una serie di provvidenze economiche, in presenza di determinati requisiti sanitari, di età e redittuali. Fa eccezione l’indennità di accompagnamento legata solo a requisiti sanitari. Lo stesso soggetto può usufruire di più provvidenze, ove ne ricorrano i rispettivi requisiti. L’indennità mensile di frequenza spetta ai minori fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Gli assegni e le pensioni, per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti spettano dal diciottesimo al sessantacinquesimo anno e tre mesi di età.

L’incremento dei tre mesi decorre dal primo gennaio 2013. Al compimento di tale età, il sussidio ai sordomuti e agli invalidi civili (totali e parziali) cessa di essere corrisposto e in suo luogo è liquidato un trattamento d’importo maggiore, alle stesse condizioni di reddito, denominato “assegno sociale sostitutivo”.

Requisiti reddituali

Unitamente al requisito anagrafico e sanitario, è richiesto anche un requisito reddituale per ogni prestazione, con riferimento ai redditi assoggettabili a IRPEF percepiti nell’anno precedente la domanda. Si prendono in considerazione solo i redditi del richiedente, anche se coniugato (per l’invalidità totale la magistratura considera anche i redditi del coniuge).

Non si considerano, oltre alle prestazioni assistenziali in argomento, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate, l’indennizzo per danni da trasfusioni e le rendite Inail.

Nel 2013, per gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti il limite di reddito, che non può essere superato, sale a €16.127,30; per gli invalidi civili parziali a €4.738,63. In particolari condizioni di reddito, sia i trattamenti per invalidità civile che i trattamenti sostitutivi possono essere aumentati con una maggiorazione d’importo variabile in base all’età.

Importi mensili delle provvidenze (provvisori)

Invalidi civili totali e parziali

275,87

Sordomuti

Ciechi ventesimisti o assoluti ricoverati

Indennità di frequenza ai minori

Ciechi assoluti non ricoverati

298,33

Accompagnamento invalidi civili totali

498,25

Accompagnamento ciechi civili assoluti

846,16

Speciale indennità ciechi ventesimisti

196,72

Indennità di comunicazione sordomuti

248,02

Indennità per drepanocitosi o talassemia major

495,44

 

In particolari condizioni di reddito, sia i trattamenti per invalidità civile che i trattamenti sostitutivi possono essere aumentati con una maggiorazione d’importo variabile in base all’età.

L’incremento della maggiorazione spetta a 60 anni ai sordomuti, agli invalidi totali e ai ciechi assoluti e a 70 anni agli invalidi parziali e ai ciechi parziali. L’importo di detta maggiorazione è di €631,87. A 65 anni gli invalidi parziali possono avere una maggiorazione di €455,22.