Gli invalidi civili hanno diritto a una serie di provvidenze economiche, in presenza di determinati requisiti sanitari, di età e redittuali. Fa eccezione l’indennità di accompagnamento legata solo a requisiti sanitari. Lo stesso soggetto può usufruire di più provvidenze, ove ne ricorrano i rispettivi requisiti. L’indennità mensile di frequenza spetta ai minori fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Gli assegni e le pensioni, per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti spettano dal diciottesimo al sessantacinquesimo anno e tre mesi di età.
L’incremento dei tre mesi decorre dal primo gennaio 2013. Al compimento di tale età, il sussidio ai sordomuti e agli invalidi civili (totali e parziali) cessa di essere corrisposto e in suo luogo è liquidato un trattamento d’importo maggiore, alle stesse condizioni di reddito, denominato “assegno sociale sostitutivo”.
Requisiti reddituali
Unitamente al requisito anagrafico e sanitario, è richiesto anche un requisito reddituale per ogni prestazione, con riferimento ai redditi assoggettabili a IRPEF percepiti nell’anno precedente la domanda. Si prendono in considerazione solo i redditi del richiedente, anche se coniugato (per l’invalidità totale la magistratura considera anche i redditi del coniuge).
Non si considerano, oltre alle prestazioni assistenziali in argomento, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate, l’indennizzo per danni da trasfusioni e le rendite Inail.
Nel 2013, per gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti il limite di reddito, che non può essere superato, sale a €16.127,30; per gli invalidi civili parziali a €4.738,63. In particolari condizioni di reddito, sia i trattamenti per invalidità civile che i trattamenti sostitutivi possono essere aumentati con una maggiorazione d’importo variabile in base all’età.
Importi mensili delle provvidenze (provvisori)
Invalidi civili totali e parziali | 275,87 |
Sordomuti | |
Ciechi ventesimisti o assoluti ricoverati | |
Indennità di frequenza ai minori | |
Ciechi assoluti non ricoverati | 298,33 |
Accompagnamento invalidi civili totali | 498,25 |
Accompagnamento ciechi civili assoluti | 846,16 |
Speciale indennità ciechi ventesimisti | 196,72 |
Indennità di comunicazione sordomuti | 248,02 |
Indennità per drepanocitosi o talassemia major | 495,44 |
In particolari condizioni di reddito, sia i trattamenti per invalidità civile che i trattamenti sostitutivi possono essere aumentati con una maggiorazione d’importo variabile in base all’età.
L’incremento della maggiorazione spetta a 60 anni ai sordomuti, agli invalidi totali e ai ciechi assoluti e a 70 anni agli invalidi parziali e ai ciechi parziali. L’importo di detta maggiorazione è di €631,87. A 65 anni gli invalidi parziali possono avere una maggiorazione di €455,22.