La legge 92 del 2012 ha introdotto le nuove indennità che da oggi andranno a sostituire in toto le attuali prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali, disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti, disoccupazione speciale edile e indennità di mobilità.

La mini Aspi (Assicurazione sociale per l'impiego), partorita dalla legge di riforma sul lavoro, sostituisce l'indennità  di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti e sarà  valida per tutti gli eventi a partire dal primo gennaio.

I beneficiari della mini aspi sono tutti quei lavoratori che possiedono un rapporto di lavoro in forma subordinata e che involontariamente hanno perduto il proprio posto di lavoro.

In tale categoria rientrano gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato e il personale artistico con medesimo rapporto di lavoro.

I requisiti per accedere alla mini aspi sono i seguenti: stato di disoccupazione comprovato da presentazione presso il centro per l'impiego da parte del soggetto nel luogo ove abbia il domicilio, in tale caso il lavoratore deve presentare una dichiarazione che attesti il lavoro precedentemente svolto e l'intenzione di essere disponibile all'attività lavorativa. Sempre in merito ai requisiti, lo stato di disoccupazione deve essere involontario e deve esserci la possibilità di far valere almeno due anni di assicurazione.

Nel caso ci siano i requisiti di accesso, la mini aspi viene corrisposta ogni mese per un numero di settimane pari alla metà  delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

La domanda per accedere all'indennità mini aspi va fatta per via telematica entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento. Il termine dei due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile che può essere: l'ottavo giorno successivo alla cessazione del lavoro, la data di definizione dell'eventuale vertenza sindacale o della sentenza giudiziaria, la data di riacquisto della capacità lavorativa in caso di evento patologico, l’ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità  in corso al momento della perdita' del lavoro, l'ottavo giorno dalla data di fine periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso e il trentottesimo giorno dalla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Tali misure si inseriscono in un quadro economico sotto pressione e saranno di sicuro subito messe alla prova.