Purtroppo negli ultimi tempi la percentuale di licenziamenti è aumentata vertiginosamente e spesso il lavoratore licenziato, preso dalla difficile ricerca di una nuova collocazione, si fa delle domande alle quali cercherò di rispondere nella maniera più semplice. Innanzitutto è consigliata l’iscrizione presso il vecchio ufficio del collocamento, ora chiamato Centro per l’Impiego in quanto l’iscrizione nelle liste permette alle aziende che assumono lavoratori disoccupati iscritti, di ottenere sgravi contribuitivi.

Se si viene messi in mobilità, occorre iscriversi entro 60 giorni dal licenziamento presentando la richiesta presso il Centro per l’impiego di competenza. Se l’azienda che ha licenziato ed avviato la procedura di mobilità ha più di 15 dipendenti, sarà la stessa ad effettuare l’iscrizione nelle liste di mobilità.

La domanda del sussidio di disoccupazione

Il sussidio di disoccupazione ordinaria può essere richiesto dai lavoratori che abbiano almeno 24 mesi di anzianità di assicurazione per la disoccupazione involontaria ed abbiano versato almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda e che abbiano versato almeno 52 settimane di contributi nei 24 mesi precedenti il licenziamento. La richiesta del sussidio va presentata entro 68 giorni dal licenziamento all’Inps ed equivale ad una percentuale dello stipendio percepito nei tre mesi precedenti il licenziamento.

L’indennità di mobilità è alternativa al sussidio di disoccupazione e può essere richiesta, per conto dei lavoratori, dalle aziende con più di 15 dipendenti dopo che esse hanno attivato la cassa integrazione o senza quest’ultima se vengono effettuati più di 5 licenziamenti contemporanei. Se si viene assunti, occorre comunicarlo tempestivamente all’Inps in caso di assunzione a tempo determinato; se l’assunzione è a tempo indeterminato, si viene cancellati dalle liste di mobilità.

I disoccupati ed i loro familiari possono essere esentati dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie se il reddito complessivo non supera l’importo di  8.263,31 euro (11.362,05 euro in presenza del coniuge). Occorre, oltre all’iscrizione al Centro per l’impiego, anche l’autocertificazione da inviare alla propria Asl che attesti lo stato reddituale.