La stagione del modello 730 entra nel vivo: ecco alcune indicazioni per la compilazione, attraverso l'analisi delle singole sezioni che compongono il modello. Si comincia dalla sezione "Coniuge e Familiari a Carico".
Le detrazioni per i Coniuge e per i Familiari a Carico
Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico è prevista, una detrazione d'imposta. I seguenti soggetti:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
e, se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti “altri familiari a carico”):
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori e, in mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali;
- i genitori adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali
sono considerati fiscalmente a carico a condizione che nel corso del 2012 abbiano posseduto un reddito complessivo inferiore a euro 2.840,51.
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme che non sono comprese nel reddito complessivo:
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art.27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n.98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art.13 della legge n.388/2000 - Finanziario 2001);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Per la determinazione del limite di euro 2.840,51 non si tiene conto dei:
- redditi esenti quali pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte per menomazioni subite durante il servizio a militari di leva; pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell’interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, pensioni sociali, borse di studio corrisposte dalle regioni a studenti universitari, borse di studio corrisposte dalle università per la frequenza di corsi di perfezionamento e di scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero, interessi non assoggettabili a ritenuta di obbligazioni pubbliche e private ecc.;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, quali gli interessi delle obbligazioni pubbliche (BOT, CCT, BTP, ecc.) e private soggette a imposta, gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, i premi e le vincite, i proventi dei titoli “atipici” e delle accettazioni bancarie, ecc.;
- redditi soggetti a imposta sostitutiva (proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri);
- rendite erogate dall’INAIL (tranne l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta);
- assegni periodici destinati al mantenimento dei figli percepiti dal coniuge per effetto di separazione legale ed effettiva dal precedente coniuge, ovvero nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, in base a provvedimento dell’Autorità giudiziaria;
- redditi di lavoro dipendente percepiti dal familiare per lavoro prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro (dipendente distaccato all’estero).