L'8 novembre 2013 è statopubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6novembre 2013. Il Decreto rende definitive le modifiche apportate all'art. 19D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in tema di dilazione delle somme iscritte a ruoloo affidate ad Equitalia, dal D.L. 69/2013, convertito in Legge 9 agosto 2013,n.98 ("Decreto del fare").
Il numero massimo di rateconcedibile era di 72, prorogabile di altre 72 se il contribuente avesse dimostrato unpeggioramento delle proprie condizioni economico-finanziarie.
Dal giorno 8novembre, 2013 secondo l'art. 1 del decreto 6 novembre 2013, la rateazionemassima è di 120 rate, prorogabile per altre 120 rate mensili. Oggi esistonoquattro tipologie distinte di piani dirateazione:
- ordinario (numero massimo 72 rate);
- straordinario (numero massimo 120 rate);
- rateazione in proroga ordinario (numero massimo72 rate);
- rateazione in proroga straordinario (numero massimo120 rate).
Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 6 novembre2013 la rateazione può essere concessa a condizione che ricorranocongiuntamente:
- impossibilitàdi assolvere il pagamento del debito secondo un piano di rateazione ordinario;
- il debitore sia solvibile in relazione al piano richiesto.
Inoltre, per ottenere larateazione il contribuente deve dimostrareche le proprie difficoltà economiche siano legate alla congiuntura economica enon a responsabilità personali.
Le condizioni sopra descrittesussistono perle persone fisiche e ditte individuali con regimi fiscali semplificati se l'importodella rata supera il 20% del reddito mensile del nucleo familiare. Congiuntamenteall'istanza di rateazione il contribuente dovrà produrre l'ISEE.
Il rapporto rata/reddito indicherà il numero di rate concedibile in base alletabelle allegate al decreto. Perle società di persone e tutti i soggetti in contabilità ordinaria se:
- l'importo della rata supera il 10% del valoredella produzione su base mensile;
- l'indice di liquidità (liq.
Differita + liq. Corrente/passivo corrente) è compreso tra 0,5 ed 1.
Anche qui, il rapporto rata/valore della produzione indicheràil numero di rate possibili in base alle tabelle allegate al decreto.
Importanti novità, inoltre, si sono avutein merito alla decadenza della rateazione. Il "Decreto del fare" ha innalzatoda due a otto, anche non consecutive, le rate non corrisposte che possono provocarela decadenza della rateizzazione.
Le modifiche sopra descrittepossono riguardare anche i piani di rateazione concessi precedentemente allapubblicazione del D.M. 6 novembre 2013. I vantaggiderivanti dall'ottenimento della dilazione:
- l'agente della riscossione non può apporre fermio iscrivere ipoteche;
- sono interrotte tutte le procedure esecutive;
- il debitore non subisce il blocco di pagamentipubblici;
- non vi sono vincoli alle compensazioni F24;
- il D.u.r.c. può essere rilasciato.
In assenza di dilazione, l'agentedella riscossione può iscrivere fermi amministrativi o scrivere ipoteche sugliimmobili se il debito supera i 20.000 euro, può procedere al recupero coattivodel credito. La P.a. può bloccare pagamento afornitori o professionisti se gli stessi abbiano debiti per somme maggiori di10.000 euro.