La Legislatura è moltochiara. Tutti gli Enti pubblici, Scuole comprese, devono dotarsi di un sitoWeb, volto alla comunicazione e all'informazione dell'utenza e devonorispettare alcune condizioni in ossequio al diritto del cittadino e delleimprese.

Introdotto nel 2006con il CAD, codice dell'amministrazione digitale: devono contenere perciò unaserie d'informazioni utili al cittadino, e devono prevedere l'istituzione dialcune figure di Responsabili.

L'indispensabilità deisiti Web deriva, infine, dal recente Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, e prevede la figura delResponsabile della Trasparenza che, per le scuole dovrà essere il dirigentescolastico, mentre per le altre amministrazioni un funzionario incaricato conDecreto, da indicare obbligatoriamente nel sito.

Lo stesso decreto legislativo 33/2013, prevede inoltre, laredazione del piano triennale e una sezione "amministrazione trasparente" con diverse sottosezioni, tra cuiquella di "accesso civico" per icittadini e le imprese. Il tutto nasce e prende avvio, dalla Direttiva Brunettan. 8 del 26 novembre 2009 che: punta a iscrivere i siti come dominio ".gov.it"e dunque, deve rispettare i criteri di accessibilità e di usabilità; prevedel'istituzione della figura del Responsabiledel procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito; chiede ilrispetto delle Linee Guida dei siti web PA edizione 2011, cui è associato unVademecum dove tra l'altro sono descritte altre figure essenziali – ma nonobbligatorie, bensì consigliate e opportune nella PA digitale del futuro.

Cioè,oltre al Responsabile dei contenuti (obbligatorio) anche i responsabili diaccessibilità, dei sistemi informativi e di ufficio stampa e urp.

Negli anni, la LeggeStanca del 2004 sull'accessibilità è stata modificata e, da W3C (criteri fissati da un organismointernazionale per consentire l'uso dei siti ai diversamente abili), miraal WCag 2.0.

Ciò è previsto dalla revisione "Criteri" del 26 aprile 2010, rafforzati dalla Circolare 61 del 29marzo 2013 dell'Agenzia Italia Digitale in applicazione delle modifiche allalegge Stanca contenute nel Decreto 18 ottobre 2012, numero 179 (convertitodalla legge 17 dicembre 2012 n. 221).

In sintesi, un sito istituzionale PA dovrebbe rispettareobbligatoriamente la direttiva Brunetta8 del 2009 che, prevede le Linee Guida e Vademecum dominio .gov.it; prevedere la Figura del Responsabiledel procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito; l'accessibilità WCAG 2.0.

In quanto all'Amministrazionetrasparente dal 19 luglio 2013, essaè regolata dalla Circolare 2 del Dipartimento Funzione Pubblica e contiene leLinee Guida, deliberate dalla CIVIT(autorità della trasparenza) con Delibera n. 50 del 4 luglio 2013 che, prevede,in ogni Amministrazione e di conseguenza per ogni sito istituzionale, la figuradel Responsabile della Trasparenza e ne indica precisi ruoli e competenze.

Considerare lavicenda, un "paradosso", è la definizione più appropriata che si possa dare,visto che, nel mentre il Governo sollecita continuamente le Amministrazioni Statali a realizzare i siti Web per la comunicazione e l'informazione pubblica, sono proprio gli Enti Pubblici e leScuole che non rispettano le regole perentorie impartite dal Governo.