Equitalia, dopo l’invio della cartella di pagamento al debitore che però non provvede a saldare il debito entro 60 giorni dalla sua notifica, può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu’ opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativi dell’auto all’iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all’espropriazione forzata, ovvero il pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi (stipendio, pensioni). La scelta della procedura è legata all’importo del debito iscritto a ruolo. Minore è il debito e minori sono le possibilità per Equitalia di esercitare i suoi poteri.

A esempio per debiti superiori a 10.000 euro in su è possibile il blocco dei pagamenti e l’esclusione da gare pubbliche per l’affidamento di ogni appalto o subappalto nei confronti della PA. Per debiti superiori a 20.000 euro invece è esperibile il pignoramento immobiliare e quello presso terzi. Per debito superiori a 25.000 euro, i dipendenti di Equitalia possono effettuare accessi, ispezioni e verifiche. Esistono poi le misure cautelari che servono a garantire il buon esito del futuro pignoramento: si tratta del fermo amministrativo e dell’ipoteca.

Fermo amministrativo d’auto e Ipoteca

Le cosiddette ganasce fiscali, sono un provvedimento che impedisce l’utilizzo dell’auto di proprietà del debitore.

Una macchina sottoposta a fermo non può circolare ma può essere venduta ed è soggetta, in caso di violazione a multe e al sequestro del veicolo. Il fermo auto scatta dopo la notifica del preavviso e al successivo decorso di 30 giorni. Il contribuente che ottiene la rateizzazione del debito può richiedere la sospensione del fermo, alla luce di una recente circolare di Equitalia che ha ammesso tale possibilità, sempre che provi di aver pagato la 1° rata.

Per debiti superiori a 20.000 euro, può scattare anche l’ipoteca giudiziale che può essere iscritta su qualsiasi immobile, anche sulla 1°casa del debitore. La concessione di un piano di rateizzazione e il pagamento della 1° rata non sospendono l’ipoteca, che verrà cancellata solo a debito estinto. Sull’abitazione principale ( ubicata nel comune dove il debitore risiede anagraficamente) non è comunque possibile procedere a pignoramento.

Colui che acquista un casa ipotecata acquista il bene con tutta l’ipoteca; per cui potrebbe subire l’espropriazione qualora il debitore non adempia.

Altri poteri di Equitalia ed i limiti previsti dalla legge

Le conseguenze per chi non salda un debito verso lo Stato non solo limitate solo all’espropriazione forzata o alle misura cautelari, ma possono consistere anche nel diritto di Equitalia di chiedere sia a privati che a P.A. di comunicarle se il contribuente già moroso ha dei debiti anche con loro. Un altro effetto legato alla pendenza di un debito in capo al contribuente riguarda il fatto che qualora le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica devono erogare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro procedono sempre a verificare, se il beneficiario è debitore di una o più cartelle di pagamento( per importi di 10.000 euro).

Qualora tale verifica si concluda con esito positivo viene subito bloccato il pagamento in favore del debitore e viene inoltrata una segnalazione ad Equitalia. Se il contribuente provvede a saldare il debito entro un termine stabilito, la PA sblocca il pagamento. Riguardo ai pignoramenti mobiliari sul conto corrente sul quale vengono depositati pensioni e stipendi, prima del pignoramento sono previsti dei limiti. La banca non può bloccare una somma pari all’ammontare dell’assegno sociale, moltiplicato per 3, ma solo la misura eccedente di tale importo, che corrisponde a 1345,56 euro. Se la pensione o lo stipendio è stata accreditato alla stessa data del pignoramento o dopo, il pignoramento non può essere superiore ad 1/5. Per altri aggiornamenti potete premere il tasto Segui.