Il comodato è un contratto per sua natura gratuito: non si deve pagare alcun corrispettivo salvo che nel contratto sia previsto diversamente. I contratti di comodato verbali invece non sono sottoposti a registrazione. Il contratto di comodato di un immobile qualora invece fosse stipulato in forma scritta dev’essere registrato tassativamente entro 20 giorni dalla stipula, previo pagamento dell’imposta fissa di 216 euro in totale fra imposta di registro e imposta di bollo. La registrazione dello stesso deve avvenire presso l’Agenzia delle Entrate, specialmente se una delle due parti è una società.

Dopo l’elaborazione della richiesta di registrazione del contratto, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate restituisce una copia timbrata e firmata. Ricordiamo inoltre che per chi avesse voluto usufruire dell'agevolazione fiscale IMU e TASI avrebbe dovuto effettuare la registrazione entro il 1° marzo. Il contratto di comodato si perfeziona con la materiale consegna della cosa, non essendo sufficiente l’accordo tra le parti. Nel contratto di comodato può anche non essere stabilita una specifica scadenza. In tali casi la restituzione avviene non appena il comodante lo richiede fermo restando che il comodatario può restituire la cosa in ogni momento. Il comodatario può chiedere di essere rimborsato solamente delle spese straordinarie.

Sotto il profilo fiscale il comodante deve pagare l’IMU. Il comodatario in quanto titolare invece di un diritto personale di godimento non deve pagare alcune l’imposta sugli immobili. Per quanto riguarda la TASI invece l’imposta va ripartita tra proprietario e comodatario

Deducibili le spese ordinarie e straordinarie

Con il comodato inoltre il comodatario ottiene la possibilità di utilizzare l’immobile che può essere impiegato anche nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o d’impresa.

I costi sostenuti dall’utilizzatore sono deducibili fiscalmente ai fini della determinazione del reddito prodotto con l’attività svolta in forma autonoma. Bisogna però distinguere fra spese di gestione ordinarie e straordinarie. Precisiamo che le prime poiché sono poste a carico del comodatario determinano una deducibilità integrale dal reddito d’impresa.

Per le spese di gestione ordinaria sostenute invece nell’attività professionale esercitata la deduzione può avvenire in un’unica soluzione nei limiti del 5% del costo dei beni materiali. La quota eccedente è deducibile in quote costanti in 5 periodi di imposta. Dato che invece le spese straordinarie sono a carico del comodante, il comodatario non può portarle in deduzione. Tuttavia è ammessa una diversa pattuizione delle parti che deve risultare da un atto avente data certa (risultante dalla registrazione del contratto di comodato). La deduzione delle spese straordinarie inoltre non può avvenire in un’unica soluzione ma va effettuata tenendo in considerazione la durata del contratto di comodato.

Riguardo la detraibilità IVA essa può variare in base alla categoria catastale dell’immobile. Se si tratta di un immobile di tipo abitativo l’IVA sulle spese di manutenzione ordinaria riguardanti è indetraibile. Se si tratta di un immobile strumentale per natura l’IVA sulle spese di manutenzione può essere considerata in detrazione. Per chi vuole rimanere informato su questi argomenti può cliccare il pulsante 'Segui' accanto al nome.