Dopo che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l’utilizzo del contratto di leasing anche per gli immobili da adibire ad abitazione principale, il MEF con il comunicato stampa n. 37 del 1.3.2016 ha chiarito innanzitutto quali sono i vantaggi fiscali di tale strumento e poi le principali differenze rispetto alla stipula di un mutuo ipotecario. Ricordiamo che il leasing abitativo permette a coloro che hanno reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, e che non abbiano intestato una prima casa, di fruire di un’agevolazione IRPEF. I titolari dei contratti di leasing stipulati dal 1.01.2016 e fino al 31.12.2020 possono usufruire della detrazione dei costi del leasing “1^ casa” in misura più vantaggiosa rispetto alle detrazioni legate all’apertura di mutui ipotecari.

Nello specifico i giovani sotto i 35 anni all'atto possono usufruire di una detrazione

  • pari al 19% del costo sostenuto per il riscatto fino a 20 mila euro annui
  • pari al 19% dei canoni di leasing fino a 8 mila euro annui

Per chi ha più di 35 anni, il cui reddito non supera 55.000 euro questi incentivi fiscali sono dimezzati. E’ prevista infatti una detrazione dall’IRPEF del 19% dei canoni di leasing (fino a 4 mila euro annui) e una detrazione del 19% del costo del riscatto (fino a 10 mila euro).

Differenza tra mutuo ipotecario e leasing abitativo

Il MEF ha messo in evidenza che il leasing abitativo offre dei vantaggi fiscali che sono superiori rispetto alla concessione di un mutuo sia per i clienti sotto i 35 anni sia per quelli con età uguale o superiore a 35 anni.

Innanzitutto perché non sono previste le spese notarili legate invece nel caso di rogito per un mutuo e manca la fase di iscrizione dell’ipoteca. Inoltre il leasing immobiliare potrebbe costituire una forma di finanziamento del 100% della somma necessaria all’acquisto della casa, percentuale che non si può ottenere con un mutuo.

La spesa netta complessiva del leasing è comunque inferiore rispetto a quella del mutuo. Un altro svantaggio è legato al fatto che illeasing immobiliare ha durata inferiore rispetto al mutuo. Chi stipula il leasing quindi deve coprirerate molto alte, ogni mese, rispetto a quelle previste per il mutuo.

Il leasing abitativo presenta delle differenze anche con il contratto di rent to buy poiché il secondo rappresenta una fusione tra preliminare di vendita immobiliare e locazione

Mancato pagamento dei canoni di leasing: conseguenze

Le agevolazioni fiscali del leasing abitativo spettano perqualsiasi abitazione anche se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Se i soggetti che vogliono stipulare il contratto di leasing sono due ed hanno i requisiti richiesti, le detrazioni IRPEF spettano a ciascuno proporzionalmente alla quota percentuale di intestazionedel contratto. Nel caso di inadempimento del richiedente il leasing consistente nel mancato pagamento dei canoni dovuti, la banca può intraprendere un procedimento di sfratto, che si conclude con la vendita del bene a terzi.

Se dalla vendita restacomunque un importo, la società di leasing o la banca deve restituirlo a colui che ha stipulato il contratto. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o risoluzione della società di leasing, il contratto di leasing non cessa. Per altri aggiornamenti sul tema potete premere il tasto Segui accanto al mio nome