L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.13/E del 22 aprile 2016, ha precisato i termini e le modalità per consentire la riammissione ai piani di rateazione, cosi come previsto dalla Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto tale possibilità per i contribuenti decaduti. I soggetti che possono accedere al pagamento rateale dei loro debiti però devono avere delle determinate caratteristiche e devono sussistere le seguenti condizioni:
- accettazione di un piano di rateazione, e dopo il pagamento della primarata, mancato rispetto delle scadenze successive. (decadenza dal piano di rateazione)
- decadenza deve essere intervenuta nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, ossia nel periodo tra il 15.10.2012 e il 15.10. 2015.
- le somme devono essere dovute a titolo di imposte dirette come l’Ires, l’Irpef, le Addizionali e l’Irap. Resta quindi esclusa l’Iva.
Infine è possibile essere riammessi alla rateazione dopo aver definito le somme dovute con un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o per acquiescenza.
Sono esclusi i contribuenti decaduti che si sono avvalsi di istituti come la conciliazione e gli accordi di mediazione.
Corsia semplificata senza moduli o istanze
Il contribuenti, per essere riammessi alla rateazione, non devono procedere alla formulazione di alcuna istanza di autorizzazione. Devono quindi procedere al versamento della primadelle rate scadute entro e non oltre il 31 maggio a pena di decadenza dalla riammissione. Occorre quindi compilare il Modello F24 servendosi degli stessi codici tributo utilizzati per i versamenti delle rate del piano di rateazione scaduto. Il contribuente, 10 giorni dopo il versamento, deve inviare all’ufficio competente una copia della quietanza di pagamento. Tale invio può avvenire, con consegna a mano, per posta elettronica certificata o ordinaria.
Solo in tal modo l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate infatti può procedere equindi ricalcolare una secondavolta il piano di ammortamento. Il nuovo piano rateale deve essere comunicato poi al contribuente con gli importi da versare. Dopo aver verificato il versamento corretto dei pagamenti residui, l’ufficio può revocare anche la sospensione sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi.
Il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive comporta la definitiva decadenza dal beneficio.
Cessione del quinto: nuova convenzione con gli istituti bancari
Con il messaggio n. 1799 del 22 aprile 2016, l'Inps ha invece comunicato l’approvazione della convenzione che disciplina l’estinzione di prodotti di finanziamento concessi ai suoi pensionati dietro cessione del quinto della pensione.
Tale convenzione è valida dal 1° maggio al 31 dicembre 2017. Dal 1° maggio banche e gli intermediari finanziari che non sono ancora convenzionati, possono aderire alla nuova convenzione. Nel nuovo schema della convenzione sono stati inoltre aggiornati gli oneri dovuti per il servizio prestato. Per le banche che hanno già sottoscritte delle convenzioni è ammessa una proroga fino al 30 aprile 2016. Per altri aggiornamenti su tali argomenti potete premere il bottone segui in alto a destra.