Sempre più spesso, forse anche a causa della congiuntura economica, si verifica che il proprietario dopo aver locato l’immobile si veda recapitare richieste di pagamento da parte dell’amministratore per oneri condominiali insoluti, anche magari a distanza di diversi mesi da quando il conduttore ha lasciato la casa.

La domanda che spesso si pone il proprietario è se ed in quale misura sia tenuto a pagare tali debiti lasciati dall’ex inquilino.

Il chiarimento della Cassazione

La Corte di Cassazione (sentenza n. 4489/2014) ha confermato che una volta che l’inquilino ha lasciato la casa, l’unico soggetto obbligato nei confronti del condominio è il proprietario.

Solo dopo aver provveduto al pagamento, il proprietario potrà rifarsi nei confronti dell’inquilino.

In pratica l’amministratore può agire solo nei confronti del proprietario, il quale resta l'unico effettivo condomino.

Il termine entro il quale l’amministratore può richiedere tale pagamento al proprietario è di 5 anni. In effetti l’art. 2948 cod. civ., co. 1, n. 4. prevede che “Si prescrivono in cinque anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”;

Anche quando l’amministratore non abbia chiesto il pagamento per diversi mesi o addirittura per diversi anni, il proprietario sarà ugualmente tenuto a pagare i debiti del vecchio inquilino se la richiesta gli perviene nei 5 anni.

Tale termine quinquennale decorre dal giorno di approvazione (bilancio consuntivo) delle spese oggetto del debito.

Il dies a quo per la prescrizione e gli accordi con il conduttore

E’ doveroso chiarire che dopo l’approvazione del saldo passivo, riportare il debito nei piani di riparto degli anni successivi non comporta il sorgere del credito ex novo e i termini di prescrizione decorreranno sempre dalla data di approvazione del rispettivo piano di riparto e non di quelli successivi in cui è solo riportato.

Il locatore (proprietario) è l’unico soggetto che risponde delle spese condominiali anche se di competenza del conduttore.

La eventuale diversa ripartizione degli oneri tra proprietario ed inquilino (concordata magari nel contratto di locazione) non esime il proprietario dal corrispondere gli oneri all’amministratore, e poi, come anzi detto, procedere al recupero nei confronti dell’inquilino inadempiente.