Coloro che non hanno provveduto al pagamento del bollo auto negli scorsi anni e che hanno ricevuto la cartella esattoriale possono usufruire della rottamazione prevista dal Decreto legge n. 193/2016 (decreto fiscale) al fine di evitare spiacevoli conseguenze. Si tratta di una parziale sanatoria.
Il bollo auto avendo natura erariale (come evidenziato in passato dalla Corte Costituzionale) prescinde dall’adesione o meno delle Regioni (seppur destinatarie del relativo incasso) al meccanismo della rottamazione, trattandosi appunto di una sanatoria che investe l’intero territorio nazionale.
L’oggetto della sanatoria
Aderendo alla rottamazione si otterrà lo “sconto” delle sanzioni e degli interessi di mora, restando invariato e quindi dovuta la tassa (bollo) da pagare oltre agli interessi per l’agente di riscossione, l’aggio ed il costo della notifica. Insomma si tratta di un piccolo sconto che impone un’attenta riflessione in termini di convenienza come abbiamo già consigliato in un precedente articolo.
Qualora Equitalia abbia richiesto con la medesima cartella più importi e dovuti a diverso titolo (bollo, multe ecc..) sarà possibile ugualmente aderire alla rottamazione anche solo per alcune di essi.
Le somme già versate a titolo di interessi e sanzioni non possono essere oggetto di rottamazione.
Per quali anni è possibile la rottamazione?
E’ possibile usufruire della rottamazione per tutte le cartelle notificate fino al termine di quest’anno.
Se invece Equitalia non ha ancora notificato la cartella per ruoli già affidatele dall’Ente creditore (es. Regione), allora dovrà inviare al destinatario un’apposita lettera informativa entro il 28.02.2017 al fine di informarlo della possibilità di aderire alla rottamazione.
Si tratta di una lettera inviata per posta ordinaria e non tramite raccomandata.
La possibilità di rottamare vale anche se il pagamento sia stato chiesto direttamente dall’Ente tramite ingiunzione diretta, senza il tramite di Equitalia.
Come presentare la richiesta e termini di pagamento
La domanda va inoltrata tramite il modulo reperibile dal sito ufficiale di Equitalia (sezione Modulistica) entro il 31.03.2017.
E’ possibile dilazionare il debito rottamato in massimo 5 rate, di cui 3 con scadenza nel 2017 (luglio, settembre e novembre) e 2 con scadenza nel 2018 (aprile e settembre). In ogni caso dovrà essere versato almeno il 70% del dovuto entro la fine del 2017.
Dopo aver inoltrato la domanda, Equitalia predisporrà il piano di pagamento rateizzato e lo comunicherà al debitore istante.
Se si paga in ritardo (anche di un giorno) rispetto alle scadenze fissate nelle rate si decadrà dal “beneficio” ed Equitalia (diventata ormai Agenzia delle Entrate) potrà agire esecutivamente per l’intero importo originario e si perderà anche la possibilità di dilazionare il residuo debito.
Nuovi poteri di riscossione dell’Agenzia delle Entrate
Il nuovo decreto fiscale ha ampliato i poteri di indagine dell’Agenzia delle Entrate (nuovo ente di riscossione) rispetto a quelli che aveva Equitalia. Pertanto si presume che sarà più semplice eseguire un pignoramento sui beni del debitore rispetto alle possibilità che aveva il vecchio ente riscossore.