Il Decreto Legislativo n. 222/2016 da poco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale individua i procedimenti oggetto di silenzio assenso e comunicazione, SCIA, autorizzazione (per ambiente e per attività commerciali e assimilabili). Si tratta di un dgls che quindi sono solo allarga l’elenco delle attività di edilizia libera, che non necessitano di autorizzazioni o comunicazioni, ma anche definisce i regimi amministrativi applicabili a precise attività: ciò che serve a livello autorizzativo per costruire una determinata opera privata. Sono elencate quindi le attività che:
- rientrano nel regime dell’edilizia libera
- che richiedono la Cila
- la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività)
- il permesso di costruire
- viene poi cancellata la Cil (Comunicazione inizio lavori) per cui non c’è bisogno di autorizzazioni
La più importante novità è quella che prevede che il divieto per Comuni di stabilire autorizzazioni e altri titoli abilitativi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dalla legge.
Edilizia libera: ecco quando può espletarsi
Il Dlgs n. 222 amplia l’elenco delle opere per cui non è necessario nessun permesso. Esse sono
- manutenzione ordinaria:
- opere di riparazione, sostituzione delle finiture degli edifici
- interventi di installazione di pompe di calore (sotto i 12 kW) e di pannelli solari e fotovoltaici;
- finitura degli spazi esterni e pavimentazione
- installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali dei palazzi.
La Comunicazione asseverata (Cila) viene estesa anche al restauro e al risanamento conservativo (ma non per le parti strutturali dell’edificio) e alla manutenzione straordinaria leggera (per esempio lo sposamento di pareti interne o l’apertura di porte che non vadano ad alterare la volumetria complessiva degli edifici).
In questi ultimi interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nell’accorpamento o nel frazionamento delle unità immobiliari comportanti una modificazione delle superfici delle singole unità, purché non vari la volumetria complessiva dello stabile e la destinazione d’uso; Tali interventi non devono riguardare le parti strutturali dell’edificio; La Cila potrà essere comunicata, insieme al progetto, anche on line.
La Dia (Dichiarazione di inizio attività) viene sostituita dalla Scia con inizio dei lavori a 30 giorni. Sono sottoposti a Scia:
- gli interventi di manutenzione straordinaria (pesanti);
- gli interventi di ristrutturazione edilizi e di restauro
Per la nuova costruzione di manufatto edilizio resta necessario il permesso di costruire.
Il soggetto che ha presentato la Scia può ripresentare un’autocertificazione sottoscritta da un professionista o depositare il certificato di agibilità entro 15 giorni dalla fine dei lavori. Debuttano 4 situazioni di silenzio-assenso, che prima necessitavano ad autorizzazione
Un unico modello giuridico in materia edile insieme al glossario.
È prevista l’adozione di un ‘glossario unico’ e un uniformazione su tutto il territorio nazionale della modulistica da compilare per la presentazione della domanda edilizia.
Per quanto riguarda il regime amministrativo:
- qualora l’attività oggetto di Scia sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, autorizzazioni, concessioni non costituiva l’interessato deve depositare istanza allo Sportello unico, insieme alla Scia. La Conferenza di servizi verrà convocata entro 5 giorni. L’avvio delle attività verrà comunicato dallo Sportello unico all’interessato;
- l’interessato può presentare anche un’unica Scia allo Sportello unico del Comune, che la gira alle altre amministrazioni interessate per i relativi controlli. Entro 30 nel caso di edilizia o 60 giorni, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività in mancanza dei requisiti richiesti e invitare l’interessato a conformare le attività.
- L’attività può essere avviata immediatamente per la Scia, quindi entro (per 30 l'edilizia) 60 giorni l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti.