I giudici tributari milanesi, sulla scia del principio già enunciato recentemente dalla cassazione, hanno stabilito che l’avviso di accertamento per essere valido necessita della sottoscrizione del direttore dell’Ufficio o di un funzionario munito di valida delega.
La prova della validità della delega
Grava sull’Ufficio accertatore la prova della esistenza e della validità della delega. L’Ufficio per andare esente da censure dovrà depositare in giudizio la delega e dimostrare che sia valida. Affinché la delega al funzionario sia valida è necessario che contenga la motivazione e che abbia una scadenza temporale (termine), in caso contrario essa sarà invalida ed inficerà anche l’atto sul quale è apposta la firma del soggetto differente dal Direttore dell’ufficio.
I requisiti necessari della delega
La delega, affinché sia validamente conferita ai fini delle attribuzioni del potere spettante al capo dell’Ufficio, è necessario che: sia motivata (ad esempio a causa di malattia del capo Ufficio); abbia un termine di scadenza; nominativa (deve contenere il nominativo e non soltanto la funzione del soggetto delegato). Se manca anche uno soltanto di tali requisiti la delega sarà invalida e quindi in caso di contestazione del contribuente, l’accertamento sarà dichiarato nullo. Questo è il principio ribadito anche dalla Cassazione con le sentenze nn. 22803/2015 e 25280/2015.
Dalla invalidità della delega alla nullità dell’accertamento
L’invalidità della delega alla sottoscrizione dell’accertamento rende nullo l’avviso di accertamento.
Tal è la conclusione alla quale è giunta la CTP di Milano con recente sentenza n. n. 83/29717. In effetti la decisione della Commissione segue la scia della Cassazione che con le sentenze n. 14942/2013 e n. 17400/2012 aveva già indicato i requisiti minimi di validità della delega.
Il ragionamento della Commissione parte dall’ art.
42 del D.P.R. 600/1973 secondo il quale gli accertamenti vengono conosciuti legalmente dai contribuenti attraverso la notifica dell’atto sottoscritto dal capo ufficio o da un impiegato delegato di carriera direttiva. Ogni qualvolta gli avvisi di accertamento non siano sottoscritti dai predetti soggetti saranno da considerarsi nulli.
Se quindi l’atto viene sottoscritto da un funzionario diverso da quello abilitato ab origine alla sottoscrizione (direttore dell’ufficio emittente) è necessario che questi sia munito di una valida delega, pena la nullità dell’atto. L’amministrazione Finanziaria ha l’onere di dimostrare, per resistere all’eccezione sollevata dal contribuente, che esista un “potere sostitutivo del funzionario” sottoscrittore basato sulla delega (valida) del titolare.
Decadenza della eccezione di invalidità della delega
E’ bene precisare che la contestazione relativa al vizio della delega va esposta nella prima difesa, quindi nell’atto introduttivo (ricorso) a pena di decadenza trattandosi di eccezione non rilevabile d’ufficio.
Pertanto in caso di impugnazione avverso la sentenza che abbia rigettato il ricorso non sarà possibile eccepire per la prima volta il vizio di delega in grado in appello. Per restare aggiornato sulle novità di diritto, economia e lavoro premi il tasto Segui accanto al nome.