Precisazioni preliminari

Innanzitutto bisogna precisare che le #Startup non vanno confuse con la fase di startup di un'impresa, cioè quella fase che indica la prima fase della vita di un'impresa, dove l'imprenditore delinea i suoi processi organizzativi, decide le fonti di investimento e finanziamento e tutto ciò che è indispensabile per la vita dell'impresa stessa.Le caratteristiche proprie di una Startup sono:

  • temporaneità, deve puntare a diventare una grande impresa;
  • sperimentazione;
  • modello di business scalabile

La normativa

A livello normativo in Italia la definizione di Startup ci viene data dal Decreto legge n.179 del 2012 il quale ha introdotto la nozione di Startup innovativa definendola quale: "Società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, di diritto italiano ovvero una Società Europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione".

Startup ed innovazione sociale

Si è soliti collegare il termine startup al termine innovativa, la definizione di startup come società innovativa si deve in gran parte a Steve Blank secondo il quale una "una startup è una organizzazione temporanea, che ha lo scopo di cercare un business model scalabile e ripetibile".

Sono molte le startup che puntano all'innovazione sociale. Andrea Bassi direttore della European Summer School on Social Economy (ESSE), e ricercatore presso l'università di Bologna, riconoscendo all' #innovazione #sociale una natura multidisciplinare, sottolinea come essa sia oggetto di una molteplicità di definizioni, non tutte tra loro complementari. Il ministero dello sviluppo economico nel gennaio del 2015 ha pubblicato una guida dove descriveva le Startup innovative a vocazione sociale. Partiamo dalla definizione normativa, il Decreto Legge 179/2012 convertito in Legge 221/2012, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico.Secondo l'art 25 comma 4, le Startup innovative a vocazione sociale (SIAVS) possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre Startup innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 115/2006 considera di particolare valore sociale.

Tali settori sono:

  • assistenza sociale;
  • assistenza sanitaria, innovazione e salute;
  • educazione, istruzione e formazione;
  • tutela dell'ambiente ed ecosistema, innovazione e ambiente;
  • valorizzazione patrimonio culturale:
  • turismo sociale;
  • formazione universitaria e post universitaria;
  • erogazione servizi culturali;
  • servizi strumentali alle imprese sociali