Domani, 3 gennaio 2018, entra ufficialmente in vigore anche nel nostro Paese la direttiva europea denominata Mifid II. Si tratta, in effetti, di una vera e propria rivoluzione copernicana nel mondo della finanza e degli investimenti. Infatti, la direttiva, impone agli intermediari finanziari degli obblighi informativi, nei confronti dei piccoli risparmiatori, molto più stringenti e penetranti. Ad esempio, dovranno semplificare ulteriormente i prospetti informativi rilasciati ai risparmiatori che vogliono sottoscrivere dei fondi di investimento o delle obbligazioni.
Ma non solo. Dovranno essere chiaramente indicate le varie commissioni di gestione richieste dall'intermediario, e se l'investimento proposto è in linea con il nostro profilo di rischio e di competenza finanziaria. Ma vediamo, nel dettaglio, quali saranno i benefici e i vantaggi della nuova direttiva dell'Unione Europea.
Lo scopo della Mifid2
L'obiettivo principale della nuova direttiva europea, infatti, è la tutela dei risparmiatori. Questa, per il legislatore europeo, passa attraverso una più semplice e chiara informazione finanziaria da parte dell'intermediario. Ad esempio, la Mifid II prevede che il risparmiatore sia chiaramente informato circa i costi di entrata e di uscita da un investimento, e che questi possono raggiungere il tetto massimo del 5% del valore totale investito.
Se, inoltre, il risparmiatore intende sottoscrivere una pluralità di prodotti finanziari o, come si dice, un pacchetto, l'intermediario sarà obbligato a fornire una valutazione trasparente dell'adeguatezza dell'investimento inerente l'intero pacchetto.
La trasparenza sui costi
Da parte dell'intermediario finanziario, sia esso una banca o una società di investimento, la direttiva europea mette in evidenza l'obbligo di rendere chiari i costi relativamente alle commissioni di performance.
Si tratta delle commissioni che l'intermediario trattiene sull'investimento proposto e che rappresentano, in effetti, il guadagno netto dell'intermediario. Non è una novità di poco conto. In passato, infatti, di frequente si sono verificati casi in cui l'intermediario guadagnava molto di più del risparmiatore.
Le altre novità a favore dei risparmiatori
La direttiva prevede anche l'introduzione, come ricordavamo, di un prospetto informativo semplificato di poche pagine denominato Kid, acronimo inglese che sta per Key information document. Questo deve contenere ipotesi di investimento con i relativi indici di rischio e costi e commissioni ipotetiche, ma reali. Inoltre, deve contenere una scala di rischio numerica, con valori da 1 a 7. Oltretutto, devono essere esplicitati i vari rendimenti ottenibili nei diversi scenari di mercato possibili. Da quello più favorevole a quello più avverso.
Vengono, poi, potenziati i poteri delle varie autorità di vigilanza, sia a livello europeo con l'Ema, sia a livello nazionale.
Nel caso dell'Italia la Consob è la banca d'italia. Tutte queste potranno bloccare l'emissione o il collocamento di un nuovo strumento finanziario se lo ritengono pericoloso per i risparmiatori
Ultimo, ma non meno importante, viene regolamentata in maniera più stringente anche la figura professionale del consulente finanziario. Questi dovrà dichiarare obbligatoriamente se è indipendente o legato ad un determinato intermediario finanziario. Se indipendente può essere remunerato con delle Commissioni, se no esclusivamente con le retrocessioni del proprio intermediario finanziario.