Una prassi che si ripete ogni anno è l'adeguamento dell'assegno sociale al tasso di inflazione. L'importo di questo strumento assistenziale dell'Istituto di Previdenza Sociale, assume una importanza molto rilevante anche in materia di pignoramenti per debiti con il Fisco, per cartelle esattoriali e così via. Una delle azioni più frequenti messe in atto dal Fisco, attraverso i concessionari alla riscossione, resta il pignoramento presso terzi. Si tratta del pignoramento dello stipendio, della pensione o di un conto corrente bancario. Per recuperare un credito vantato da un Ente Pubblico, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, può avviare azioni coattive di recupero ed il pignoramento, come faceva una volta Equitalia, resta uno degli strumenti più utilizzati.

La legge però, impone dei limiti al pignoramento, perché ci sono somme che non possono essere pignorate ai debitori, perché impedirebbero loro di avere una vita dignitosa. Questi limiti sono strettamente collegati all'assegno sociale Inps, perché per esempio si potrà pignorare una pensione di un debitore solo per la parte che eccede 1,5 volte l'assegno sociale. Vediamo adesso nel dettaglio quali sono i nuovi limiti e cosa cambia nel 2020.

Assegno sociale a 459,83 euro

Come accennato in premessa, dal 2020 l'assegno sociale salirà a 459,83. In virtù di questa variazione, cambiano i limiti di stipendio e Pensioni pignorabili. Nuove soglie dicevamo, ma anche nuovo importo del cosiddetto minimo vitale.

Questo è molto importante per le pensioni, perché segna il limite sotto il quale un assegno pensionistico non può mai scendere a seguito di un pignoramento.

I nuovi limiti del pignoramento presso terzi

Ricapitolando, le soglie al di sotto delle quali il pignoramento presso terzi non è ammissibile vengono determinate in base all’assegno sociale il cui importo è fissato ogni anno dall’Inps.

Per i soldi sul conto corrente, se questo è utilizzato per ricevere pensione o stipendio, si potrà pignorare solo la parte eccedente 1.379,49 euro. Questo perché la legge prevede il divieto di pignoramento del conto corrente, fino ad una somma pari a tre volte l'assegno sociale. Il pignoramento del conto corrente vede come soggetto terzo, la banca o l'Istituto di crediti presso cui si è clienti.

Nel caso di un debitore pensionato, può accadere che il concessionario alla riscossione, individui nell'Inps il soggetto terzo presso cui avviare il pignoramento. In questi caso la legge prevede che non possa essere pignorata una pensione fino ad 1,5 volte l'assegno sociale, cioè 689,74 euro. Inoltre, per stipendi e pensioni vale il minimo vitale ed il cosiddetto quinto pignorabile. In altri termini, per i soldi in banca, già presenti in conti corrente alla data della notifica del pignoramento, questo può riguardare qualsiasi cifra eccedente il triplo dell'assegno sociale. Per le pensioni, può essere pignorata solo un quinto della parte eccedente i 689,74 euro (1,5 volte l'assegno sociale). In sostanza, su una pensione di 1.000 euro al mese, il creditore può pignorare solo 62 euro, che è esattamente, un quinto di 310,26 euro.