Il blocco della speranza di vita per il biennio 2021-2022 agevola gli esodi anticipati per effetto dello stop all'adeguamento dell'età della pensione di vecchiaia, lasciando inalterati i requisiti di accesso alle tre formule di prepensionamento accompagnato e di agganciare le Pensioni anticipate a quota 100 con i fondi di solidarietà bilaterale. Con l'ufficializzazione del blocco della speranza di vita al biennio 2021-2022 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 novembre 2019, nei prossimi tre anni sarà possibile usufruire dei meccanismi di scivolo e di accompagnamento alla pensione, includendo anche il contratto di espansione utilizzabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 da parte dei datori di lavoro per l'uscita dei propri dipendenti.

Isopensione della riforma delle pensioni di Elsa Fornero, assegno straordinario dei fondi di solidarietà e contratti di espansione permetteranno l'uscita anticipata dei lavoratori da cinque a sette anni prima rispetto alla pensione di vecchiaia o rispetto ai contributi richiesti per la pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi di contributi, permettendo anche di agganciare i 62 anni di età e i 38 di contributi necessari per le pensioni a quota 100.

Pensioni anticipate con esodo: solo con i fondi di solidarietà si accede a uscita con quota 100

Dunque, con il decreto del Mef del 5 novembre scorso, il blocco dell'adeguamento delle pensioni alla speranza di vita fino a tutto il 2022 (tranne che per le pensioni anticipate dei soli contributi che rimarranno invariate fino al 2026) avrà delle ripercussioni anche per gli esodi e gli accompagnamenti alla pensione ad oggi disponibili.

Partendo dalla misura che potrà favorire l'accesso alle pensioni anticipate con uscita a quota 100, ovvero quella prevista dai fondi di solidarietà bilaterale, sarà necessario che l'azienda stipuli un accordo che garantisca l'assunzione di nuove risorse. Il traghettamento verso la quota 100 potrà avvenire in alternativa al prepensionamento, con un anticipo massimo dell'assegno di pensione di cinque anni costituito, quest'ultimo, da una provvista mensile pari alla pensione maturata alla fine del prepensionamento.

Il valore della contribuzione, invece, è calcolato sull'ultima retribuzione mensile.

Pensioni anticipate e quota 100: ultime notizie oggi su formule di prepensionamento dal 2020

Sulla base dell'assegno straordinario dei fondi di solidarietà è costituito anche il nuovo contratto di espansione, sperimentale fino a tutto il 2020, che però non permette l'accesso alle pensioni anticipate a quota 100.

Anche questo strumento garantisce l'uscita prima da lavoro con cinque anni di anticipo calcolato sulla pensione di vecchiaia (uscita a 62 anni rispetto ai 67) oppure sui contributi necessari per la pensione anticipata (37 anni e 10 mesi di versamenti anziché 42,10, per le donne è previsto un anno di sconto in entrambi i casi di anticipo della pensione). Tuttavia, nel contratto di espansione la contribuzione figurativa nei primi due anni avviene per effetto della Naspi mentre dal 25° mese, e solo per la pensione anticipata, verrà calcolata sulla media retributiva degli ultimi 48 mesi, cosa che avviene, attualmente, per l'isopensione. Il valore della pensione, invece, è calcolato come provvista mensile pari alla pensione maturata fino al momento dell'esodo, ovvero dell'uscita da lavoro, allo stesso modo dell'isopensione che permette, tuttavia, di anticipare la pensione di sette anni includendo anche la finestra trimestrale della pensione anticipata.

In tutti e tre i casi, ed è questa la novità più rilevante, il blocco della speranza di vita gioverà al futuro pensionato in quanto ridurrà la durata del percorso per arrivare alla pensione, garantendo dunque il risparmio dei tre mesi rispetto a quella che sarebbe potuta essere la durata massima del prepensionamento.