Quando un matrimonio finisce, soprattutto di questi tempi, l'importo dell'assegno di mantenimento diventa una questione di Affari e Finanza quasi nella totalità dei rapporti. Tanto più che, recentemente, la normativa sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento è mutata. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti sui quali deve essere calcolato, escludendo, ovviamente, il tenore di vita. D'altra parte, questo nuovo orientamento della Suprema Corte non ha impedito che la questione della quantificazione dell'assegno di mantenimento si riproponesse regolarmente davanti ai supremi giudici.

L'ultima, in ordine di tempo, ad affrontare la questione è stata la Prima Sezione Civile che ha emesso l'Ordinanza n° 5603/2020 depositata in cancelleria lo scorso 28 febbraio 2020, ma le cui conclusioni sono state rese note solo di recente. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha stabilito che la moglie che lavora in nero e il cui reddito da lavoro, per tale motivo, non è quantificabile non può beneficiare dell'assegno.

Assegno di mantenimento la vicenda processuale

La Cassazione si è trovata a giudicare sul ricorso presentato da un ex marito a cui era stato inizialmente fissato dal Tribunale di primo grado in 300 euro mensili. In precedenza lo stesso Tribunale di primo grado, omologando la separazione dei due coniugi, aveva inizialmente fissato il valore dell'assegno a 150 euro.

L'assegno di mantenimento era stato raddoppiato dal Tribunale di primo grado in quanto l'ex marito svolgeva l'attività di autista perfettamente in regola. Mentre la moglie, che prima della sentenza di divorzio lavorava presso una salone di bellezza come manicure, svolgeva ora la stessa attività, ma in maniera autonoma ed irregolare.

Tale interpretazione era stata confermata anche in secondo grado dalla Corte d'Appello di Venezia. Contro la decisione della Corte d'Appello l'ex marito ha proposto ricorso in Cassazione.

Assegno di mantenimento le ragioni della difesa

La difesa dell'ex marito ha basato il ricorso in Cassazione esclusivamente su due motivi. Innanzitutto, la difesa del ricorrente ha sostenuto che la Corte d'Appello di Venezia abbia erroneamente o falsamente applicato quanto statuito dall'articolo 5, della Legge 1 dicembre 1970 n° 898, cosiddetta Legge sul divorzio.

Tale norma chiarisce quali sono le modalità di determinazione dell'assegno di mantenimento. Infatti, nello specifico, il comma 6 di detto articolo chiarisce che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto della condizione dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Proprio a questo proposito la difesa del ricorrente avrebbe eccepito che, nonostante la Corte d'Appello avrebbe raggiunto la prova della capacità lavorativa e reddituale della ex moglie, avrebbe comunque confermato l'obbligo di versamento a carico dell'ex marito attuale ricorrente. E questo solamente sulla base che l'attività lavorativa della donna non era più regolare ma saltuaria. Cosa che non avrebbe permesso alla donna di mantenere il precedente tenore di vita. Il secondo motivo di ricorso, viceversa, è stato assorbito dal primo.

Assegno di mantenimento la decisione della Corte

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso dell'ex marito. La Prima Sezione Civile della Suprema Corte ha ricordato, innanzitutto, come all'assegno di mantenimento debba attribuirsi una funzione assistenziale e, nello stesso tempo, compensativa e perequativa.

A fondamento di tale interpretazione i supremi giudici hanno citato proprio il comma 6 dell'articolo 5 della Legge sul divorzio. Da ciò, secondo la Corte di Cassazione, deriva che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento non ha l'obiettivo di far raggiungere al beneficiario l'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma quella di ottenere il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito dallo stesso beneficiario alla realizzazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspirazioni professionali sacrificate a tale scopo. In questo contesto il parametro del tenore di vita non deve essere preso in considerazione alcuna, come indicato dal nuovo indirizzo giurisprudenziale confermato anche dalle Sezioni Unite della stessa Cassazione.

Nel caso di specie, invece, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato il versamento dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex marito basando la sua decisione sul concetto del tenore di vita della ex moglie. Secondo la Corte d'Appello, infatti, senza tale contributo da parte del marito la stessa non avrebbe potuto mantenere il suo stile di vita a causa della precarietà e irregolarità della sua attività lavorativa di manicure.

Nello specifico, secondo la Cassazione, la Corte d'Appello di Venezia non ha operato un'effettiva valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, mancando qualsiasi accertamento, a fronte dell'indicazione del reddito percepito dal marito in 1.850 euro mensili, in ordine all'effettivo guadagno che la ex moglie realizzava con l'attività svolta di manicure.

Tale accertamento sarebbe stato utile, continua la Corte, a stabilire se tale guadagno fosse tale da consentire alla donna di mantenere, o meno, un livello di vita dignitoso. Per tali motivi la Cassazione ha accolto il ricorso e re-inviato gli atti alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, affinché riveda la questione adottando una decisione conforme ai principi giuridici suesposti.