Prescrizione breve o prescrizione lunga? Intorno a questa questione si sono, letteralmente, combattute centinaia di battaglie legali. Ora, almeno in sede civile, sembra che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione siano giunte ad un intendimento comune in relazione alla notifica degli atti giudiziari. Il principio di diritto in tema di prescrizione è contenuto nella Sentenza n° 20866 del 30 settembre 2020 delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione. Il suddetto principio di diritto potrà quindi trovare applicazione sia in materia civile sia nei contenziosi fiscali relativi a tasse, tributi e sanzioni collegate.

Prescrizione, i fatti di causa

La pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione in tema di prescrizione è originata da un contenzioso che ha visto contrapposti un allevatore di bestiame della provincia di Latina e l'Azienda Sanitaria Locale del capoluogo pontino. L'allevatore aveva fatto causa alla ASL per ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla sua attività a causa dell'ordine di abbattimento di 19 capi di bestiame. In primo grado, il Tribunale adito aveva accolto la richiesta dell'allevatore. La decisione del Tribunale pontino, comunque, era stata notificata alla sede della ASL senza indicare il nominativo del Legale che l'aveva assistita in primo grado. Di conseguenza, l'Azienda Sanitaria Locale di Latina aveva proposto appello contro la decisione del Tribunale di prime cure.

L'appello, proposto nel 2015, si basava sul testo allora vigente dell'articolo 327 del Codice di Procedura Civile in tema di decadenza dall'impugnazione. La Corte d'Appello adita aveva giudicato l'appello come tardivo e, per tale motivo inammissibile, considerando valida, per la prescrizione del termine breve, la notifica effettuata senza l'indicazione del Legale.

Per tali motivi, la ASL di Latina aveva proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza di inammissibilità della Corte d'Appello.

Prescrizione, il contrasto giurisprudenziale

A rilevare il contrasto giurisprudenziale in tema di prescrizione è stata la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione. Il contrasto rilevato si basa sull'interrogativo se, per il decorso del termine di 30 giorni per la presentazione dell'appello in base al disposto dell'articolo 325 del Codice di Procedura Civile, sia valida la notifica della sentenza alla sede legale di una Pubblica Amministrazione quando tale sede sia, nello stesso tempo, sede della sua avvocatura interna.

Inoltre i giudici della Terza Sezione Civile del Supremo Collegio chiedono di chiarire se l'omessa indicazione nell'atto del Legale possa essere sostituito dal fatto che il nominativo dell'avvocato sia indicato in epigrafe alla sentenza notificata.

Prescrizione, il principio di diritto enunciato

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto giurisprudenziale in tema di prescrizione evidenziato dalla Terza Sezione della stessa Corte, hanno rilevato come, in dottrina, esistano due contrapposti orientamenti. Il primo, numericamente prevalente, sostiene che quando un Ente sia rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell'avvocatura interna e la sede dell'Ente debba considerarsi anche domicilio legale per il giudizio, la notifica dell'atto avvenuta in tale sede priva dell'indicazione del procuratore non sarebbe idonea a far decorrere il termine più breve di prescrizione.

Un secondo orientamento, invece, ritiene che quando una Pubblica Amministrazione disponga, presso la propria sede legale, di un servizio di avvocatura interna, esista una presunzione assoluta di "irredimibile collegamento tra la parte, il suo procuratore costituito e il domicilio di questi". Secondo tale orientamento, quindi, si creerebbe un'assoluta identità logistica e funzionale tra il domicilio dell'Ente e quello del suo legale. Di conseguenza, l decorrenza del termine di prescrizione breve previsto dall'art 325 del Codice di Procedura Civile sarebbe pienamente valida.

Le Sezioni Unite Civili nonostante si dichiarino favorevoli al primo dei succitati orientamenti riconoscono che l'ordinamento italiano ha scelto di rimettere alle parti interessate la scelta tra la sufficienza della propria inerzia per un congruo lasso di tempo e un'azione di decisa accelerazione verso la tutela dei propri diritti entro lo stesso lasso di tempo.

Chiarendo ulteriormente il proprio pensiero le Sezioni Unite fanno notare come, processualmente, questa accelerazione si estrinsechi con la notificazione del provvedimento eseguita al soggetto deputato istituzionalmente a tutelare al meglio la parte, in altre parole al suo legale. Questo, in quanto il legale è dotato della necessaria conoscenza e competenza tecnica per valutare le azioni da intraprendere per tutelare al meglio l'interesse del proprio cliente. Per tali motivi, il nominativo del procuratore legale deve essere chiaramente ed univocamente indicato nella relazione di notifica dell'atto [VIDEO] e non può essere surrogato dalla sua stessa menzione in epigrafe alla sentenza. Anche per garantire il diritto di difesa della parte destinataria della notificazione.