L'indennità per la chiusura di attività commerciali è una prestazione a sostegno del reddito concessa in modo speciale ai lavoratori autonomi del settore commercio che, non hanno ancora i requisiti per andare in pensione e che, a causa della chiusura dell'attività commerciale, sono di fatto rimasti senza lavoro. L'indennizzo che era stato previsto originariamente dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2011 è valido ancora oggi e può essere concesso a quei lavoratori che hanno cessato l'attività commerciale o la cesseranno entro il 31 dicembre 2016.
L'importo ed i requisiti:
I beneficiari sono tutti quei lavoratori che esercitano un'attività commerciale al dettaglio, in sede fissa o ambulanti, non necessariamente titolari dell'impresa, ma anche coadiuvanti o collaboratori. Questo beneficio viene erogato mensilmente, per 13 mesi dalla data di chiusura dell'attività ed è pari a 502,39 euro. Il requisito anagrafico per la concessione è di 62 anni per i lavoratori di sesso maschile e 57 per le donne. In pratica parliamo degli esodati del mondo del lavoro autonomo nel commercio. Infatti per richiedere l'indennizzo, c'è bisogno che il richiedente non abbia ancora raggiunto i requisiti per andare in pensione.
Come presentare richiesta:
Le domande devono essere inoltrate attraverso il canale telematico dell'Inps entro il giorno 1 gennaio 2017.
Abbiamo detto che la durata massima del beneficio è di 13 mensilità, ma resta chiaro che se in questo lasso di tempo il soggetto indennizzato raggiunga i requisiti per la pensione, il beneficio verrà automaticamente revocato.
Le limitazioni:
Il beneficio non può essere richiesto se il richiedente, dopo la cessazione dell'attività commerciale, ne ha aperta un'altra o ha trovato un nuovo lavoro subordinato.
Essendo questo un indennizzo che accompagna i soggetti richiedenti fino alla pensione, l'indennizzo prevede che il richiedente non abbia in essere nessuna contribuzione nel periodo in cui ottiene l'assegno. In parole povere, dalla data di presentazione della domanda e durante i 13 mesi di indennizzo non ci devono essere versamenti di contributi al fondo pensione INPS a nome del richiedente.