E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 Agosto 2016 il Decreto del Ministero del Lavoro 1 Giugno 2016 intitolato "Modalità applicative del contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 Maggio 1999, n. 153".Il decreto prevede l'erogazione di un contributo statale, sotto forma di credito d'imposta pari al 75 per cento dei versamenti effettuati, per le fondazioni che si prodigano nel sostenere il "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" istituito con Legge di Stabilità 2015.
La misura, resasi necessaria in seguito alle recenti stime dell'organizzazione umanitaria Save the Childrenche ha fotografato una realtà di oltre un milione di bambini ed adolescenti che vivono in totale povertà, esclusi dall'accesso a strumenti e competenze tipiche del terzo millennio.In particolare, il rapporto prosegue con il mettere in luce che la metà dei minori in età scolare non ha mai letto un libro se non quelli di studio, il 70 per cento non ha mai visitato un sito archeologico, il 55 per cento un museo, il 45 per cento non ha svolto alcuna attività sportiva.
Alla luce dei dati di cui innanzi, si è reso necessario procedere all'adozione di tale decreto il qualeè miratoa sostenere gli interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori, secondo le modalità definite con il Protocollo d'Intesa, stipulato tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia ed il Ministero del Lavoro.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente per le finalità previste dalla presente legge: sono ammesse le compensazioni finalizzate al sostegno del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Qualora si tratti di fruizione fraudolenta eccedente in tutto o in parte il credito d'imposta spettante, si passerà all'accertamento delle condotte dolose con successiva applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di imposte sul reddito. In tal caso, l'agevolazione sarà revocata, in tutta o in parte, e si procederà alla rideterminazione del credito d'imposta regolarmente spettante con recupero delle somme indebitamente compensate.