L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 ha fornito delle indicazioni operative ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo previste dall’articolo 3, D.L. n. 145/2013. IL credito d’imposta è concesso fino all’importo massimo di 5 milioni di euro a favore di ciascun impresa a condizione che l’impresa abbia investito per attività di ricerca e sviluppo una soglia minima di 30.000 euro. Tale soglia deve essere raggiunta nel singolo periodo d’imposta.

Nello specifico la norma riconosce per i periodi d’imposta relativi al 2015 e fino al periodo in corso al 31.12.2019 a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di sviluppo e ricerca, un credito di imposta pari al 25% delle spese incrementali sostenute.

La misura del credito sale al 50% per le spese che hanno avuto ad oggetto l’assunzione di personale molto qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca esterni con enti di ricerca ed Università, ed infine anche i compensi corrisposti all’amministratore, che non sia dipendente dell’impresa ma che svolge però attività di ricerca. Il bonus viene riconosciuto in maniera automatica, dopo aver sostenuto le spese agevolate, facendo riferimento a ciascun periodo di imposta per il quale si intende accedere all’agevolazione. L’impresa quindi non dovrà più presentare un’apposita istanza per via telematica.

i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al credito

La circolare dell’Agenzia delle Entrate prevede che il credito possa essere riconosciuto anche gli enti non commerciali, nel caso in cui esercitino un’attività commerciale.

E’ necessario avere però la residenza in Italia o una stabile organizzazione. Ad essi vanno poi aggiunti le reti di imprese i consorzi, sempre che effettuino attività di ricerca e sviluppo. Anche le imprese neo-costituite possono usufruire del credito d’imposta indipendentemente dal settore economico in cui operano e dal loro regime contabile.

Tali imprese possono svolgere attività di ricerca e sviluppo, anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico. Sul piano oggettivo anche le spese rappresentate dalle quote di ammortamento dei beni materiali sia in proprietà che in uso possono beneficiare del credito d’imposta. Tali spese che si riferiscono all’utilizzazione o all’acquisizione di strumenti e attrezzi di laboratorio beneficiano dell’aliquota del 25%.

Cumulabilità con altri bonus e con il Patent box

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche la possibilità di cumulare il credito d’imposta con altri bonus relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi. La cumulabilità è prevista anche con riguardo ai redditi derivanti dall’uso di brevetti industriali, di software sotto copyright, di marchi, disegni e modelli, nonché formule e processi, (patent box). I costi rilevanti per l'attribuzione del credito di imposta per attività di ricerca sono rilevanti anche per la determinazione del reddito detassato da patent box. L’impresa una volta richiesto il credito d’imposta deve predisporre un’apposita documentazione contabile con l’attestazione di regolarità formale e con l’indicazione dell’effettività dei costi sostenuti. La documentazione deve essere certificata dal collegio sindacale o dal soggetto adetto alla revisione legale. Per altri aggiornamenti sul tema potete cliccare il bottone Segui accanto al mio nome.