In ipotesi di scioglimento del matrimonio che genera la conseguenzadell'attribuzione del tetto domestico, non si decade dal beneficio del bonus sulla prima casa. Quindi, nella disciplina prevista per la fase patologica del matrimonio, ossia, la fase della separazione, i relativi accordi eventualmente raggiunti sulla base di una comune volontà, riguardanti la concessa possibilità di poter ancora vivere presso quell'immobile, non integrano motivi legittimanti la perdita del presente beneficio di natura fiscale. La Cassazione con la sentenza n. 5156 del 2016 statuisce che la circostanza dell'attribuzione del titolo di proprietà al coniuge dell'abitazione familiare, effetto dell'esecuzione di una clausola che trova posizione nell'accordo di separazione, non configura la fattispecie di un contratto di compravendita dell'unità immobiliare.
Resta pertanto palese l'assenza in siffatta ipotesi di intenti e finalità di natura speculativa; da qui, si giustifica l'ottica in virtù della quale non si ravvisa la perdita dell'agevolazione. A fronte di ciò, il coniuge che assume lo status di parte cedente, non è sottoposto all'obbligo di restituire all'ente di riscossione, le somme a titolo di imposte, non devolute nel momento della compravendita della casa.
Godimento dell'immobile all'altro coniuge in presenza dei figli
Lo stesso discorso vale, a maggior ragione, nella fattispecie in cui il coniuge titolare del diritto di proprietà, conceda all'ex solo il diritto di godimento temporaneo dell'immobile; godimento sorretto dalla presenza della prole.
Tale circostanza non è in contraddizione con la validità del beneficio fiscale della prima casa. Si attua, dunque, una semplice modulazione dell'operatività del bonus prima casa, al fine di contemperare gli interessi, talvolta potenzialmente contrapposti, delle parti del nucleo familiare divenuto disunito. Interviene nella speranza di regolare nel miglior modo possibile i rapporti della coppia post convivenza, soprattutto in presenza di figli. In tema di esenzione della Tasi sulla prima casa,cliccate qui.