Dal Tribunale di Belluno, con l'ordinanza del 10.05.2016 arrivano importanti novità in temadi separazione e divorzio; queste ultime risultano essere ancora minoritarie, ma potrebbero aprire lo scenario a nuove prassi applicative, anche in conformità delle attuali discipline previste in tema di unioni civili. Siffatta ordinanza statuisce sulla possibilità di assegnare la casa al coniuge non titolare del diritto di proprietà su quell'immobile, anche in assenza di figli minori o di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
Funzione integrativa alla complessiva inidoneità di mezzi di sussistenza propri
Si passa quindi dal consueto aumento dell'assegno di mantenimento al riconoscimento del pieno diritto di godimento di un immobile altrui. Principio espressione di un orientamento seguito con coraggio dal Tribunale di Belluno, a differenza di altre statuizioni ancora di veste tradizionali, riscontrate in altre simili ed eguali decisioni. Nella ordinanza viene riconosciuto anche l'assegno della somma a titolo di mantenimento, in aggiunta all'immobile. La possibilità di poter continuare a vivere nella casa coniugale intestata all'altro coniuge trova la sua ratio nella circostanza di poter trarre quel sostegno in più in mancanza di redditi propri.
Palese risulta l'intento del riferimento al canone del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, di guisa che il godimento della casa in aggiunta al mantenimento svolge una funzione integrativa della situazione di debolezza del coniuge destinatario di detti provvedimenti.
Misura assistenziale che non può subire discriminazioni
La decisione è volta ad evitare cheche la presenza della prolesia fonte di indiscriminato trattamento economico previsto in favore del coniuge più debole, in virtù del fatto che lo status acquisito e "vissuto" è stato tale; non si è maggiormente coniugi solo se ci sono figli.
In definitiva, l'aspetto derogatorio all'assegnazione dell'alloggio coniugale in presenza del presupposto della prole (condizione legittimante dell'assegnazione a favore del coniuge collocatario anche se non titolare del diritto reale), potrebbe costituire una svolta dagli effetti positivi o negativi. Bisogna attendere eventuali conformazioni per poter affermare che anche tale fattispecie rientri nei normali "usi" post rottura della vita di coppia.