A seguito della cancellazione della Tasi sulla prima casa, avvenuta in virtù della legge di Stabilità 2016, il prossimo 16 giugno, si verificheranno i primi effetti, in tal caso benefici. A partire da tale data, infatti, 20 milioni di case, saranno esonerate dal pagamento dell'imposta della Tasi. Legittimati al non pagamento dell'imposta sui servizi indivisibili, saranno i contribuenti della prima casa, ossia, l'abitazione principale. A quest'ultima, si aggiungono le relative pertinenze, di un numero massimo di tre unità immobiliari. Per pertinenze, si intendono: box per auto, magazzini e tettoie e infine i locali adibiti a cantine.
Altri soggetti beneficiari dell'esenzione, nonché della quota di parte, sono: l'inquilino (o il comodatario), i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli per quanto concerne i relativi terreni. Sono escluse dal beneficio di sgravio le case di lusso. Nell'ipotesi degli inquilini, questi ultimi, devono risiedere anagraficamente presso l'unità immobiliare, adibita a prima abitazione. In senso contrario, dovranno adempiere al pagamento della Tasi, coloro i quali per motivi personali, si sono spostati in luoghi diversi, senza procedere al mutamento del cambio di residenza.
Definizione di abitazione principale e immobili assimilati
Con la definizione abitazione principale si intende un'unità immobiliare.
E fin qui è stato sempre tutto pacifico. Ai fini della validità e quindi della legale operatività dell'esenzione, in tale unità, il contribuente con annessi familiari devono risiedere anagraficamente e dimorare in modo abituale. Se i singoli individui di un determinato nucleo familiare risiedono in più case facenti parte del territorio di un unico Comune, solo una di esse potrà godere dell'esenzione.
Se due case sono situate in Comuni diversi, ambedue potranno beneficiare della novità in questione. Sono assimilati all'abitazione principale: gli immobili di prima abitazione dei soci delle cooperative,la casa coniugale assegnata ad uno dei due coniugi in virtù del relativo provvedimento, le case non locate ospitanti persone della terza età o persone affette da disabilità fisica e l'abitazione non locata o non concessa in comodato, riguardante gli iscritti all'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero.