La questione PAS rischia di ingarbugliarsi ogni giorno di più, tra blocchi, Università che non li attivano, frequenza in altre regioni da parte di precari che lavorano nella Scuola.

Cosa accade a chi,pur lavorando come precario nella scuola decide di rifiutare l'incarico o la supplenza, per frequentare i corsi dei PAS, magari in un'altra regione dove i corsi sono sicuramente attivi?

La questione appare alquanto spinosa perchè il regolamento delle assunzioni a tempo determinato nella scuola è abbastanza chiaro in proposito ed ha tutta una serie di norme che regolano le supplenze che sono state conferite in base alle graduatorie ad esaurimento.

Supplenze conferite in base alle graduatorie ad esaurimento

Innanzitutto se si rinuncia alla proposta di una supplenza si perde la possibilità di ottenere altre supplenze per il medesimo insegnamento delle graduatorie ad esaurimento: esempio pratico, se si rinuncia ad una supplenza nella scuola primaria si perde la possibilità di ottenere altre supplenze nella scuola primaria in quella graduatoria ad esaurimento.

Se si accetta una supplenza, la mancata presa di servizio, o anche l'abbandono del servizio, comporta lo stesso rischio descritto sopra, anche se giustificata, sia della graduatoria ad esaurimento che della graduatoria di circolo e di istituto per quell'insegnamento.

Supplenze conferite mediante le graduatorie di circolo o d'istituto

La rinuncia ad una supplenza, ad una proroga o ad un prolungamento per due volte consecutive nella stessa scuola per gli inoccupati al momento dell'offerta di contratto, comporta la collocazione in coda nella graduatoria di terza fascia.

Accettare una supplenza e non prendere servizio comporta la perdita della possibilità di poter avere le medesime supplenze in tutte le scuole in cui si è inclusi nella graduatoria per lo stesso insegnamento.

L'abbandono del sevizio, invece, comporta la perdita di conseguire supplenze in base alle graduatorie di circolo per tutte le graduatorie di insegnamento.

Supplenze brevi fino a 10 giorni in scuola primaria e scuola dell'infanzia.

La non accettazione di una proposta di supplenza comporta la cancellazione dall'elenco per quella tipologia di supplenza per quella scuola (sono esclusi coloro che possono dimostrare di prestare servizio al momento della proposta, in altra scuola, in tal caso non ci sarà nessuna sanzione).

Stessa sanzione è prevista per la mancata presa di servizio dopo l'accettazione e l'abbandono della supplenza.

Quindi coloro che abbandoneranno le supplenze in corso, o non accetteranno supplenze per frequentare i corsi dei PAS rischieranno di essere esclusi dalla graduatorie ad esaurimento o d'istituto cui appartengo e grazie a cui al momento lavorano.