Come annunciato con il messaggio dell'Inps n. 1630 del 29 gennaio 2014, dal primo luglio, i pensionati che hanno un basso reddito potranno beneficiare della quattordicesima mensilità, quale somma aggiuntiva annuale riconosciuta dalla legge n.127 del 2007.

La somma aggiuntiva viene erogata in presenza di un reddito complessivo personale riferito all'anno stesso di corresponsione, non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti.

Chi potrà beneficiarne?

Potranno ricevere la quattordicesima coloro che sono titolari di pensioni, in qualità di ex lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi che abbiamo compiuto i 64 anni di età e che non abbiamo un reddito superiore all'importo annuo lordo di 9.776,71 euro per il 2014, pari a 752,07 euro mensili.

La legge prevede un importo del beneficio, differenziato in base agli anni di contributi versati per ottenere la pensione, così come si potrà leggere nel messaggio del 27/6/2014 riportato sul sito dell'Inps.

Redditi rilevanti ai fini del calcolo

Vengono di seguito elencati i redditi rilevanti ai fini del calcolo della quattordicesima:

-redditi da pensione, comprese quelle erogate da Stati Esteri

-redditi di lavoro dipendente e assimilati

-redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d'impresa in Italia e all'estero

-interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, ecc.

-redditi di partecipazione in società e imprese

-redditi di terreni e fabbricati in Italia e all'estero

-altri redditi assoggettabili all'IRPEF

-rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso in Italia e all'estero

-prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri

-lavoro dipendente prestato all'estero

-quote di pensione trattenute dal datore di lavoro

-assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato

-redditi da capitali prodotti all'estero.

Si considerano esclusi i redditi derivanti dalla casa di abitazione, dalla percezione degli assegni per il nucleo familiare e delle indennità di accompagnamento e dei redditi derivanti dal pagamento dei trattamenti di fine rapporto di lavoro e di quelli soggetti a tassazione separata.

Quando verrà erogata la quattordicesima?

I soggetti che hanno ricevuto la quattordicesima mensilità nel 2013, e coloro che entro il 30 giugno 2014 abbiano compiuto i 64 anni di età, qualora abbiano comunicato, entro il 9 maggio di quest'anno i loro redditi individuali, diversi dalla pensione, potranno ricevere l'importo della quattordicesima con il rateo di pensione del mese di luglio 2014.

Coloro che invece compiranno i 64 anni d'età da luglio in poi dovranno presentare un'autodichiarazione di reddito, indicando i redditi presunti, diversi dalla pensione, per l'anno in corso in data successiva dal compimento del sessantaquattresimo anno di età, al fine di ottenere l'erogazione della quattordicesima insieme alla mensilità di dicembre 2014.