I docenti che hanno intenzione di chiedere il part time verticale nel momento dell'immissione in ruolo o nell'accettazione di una supplenza annuale rischiano di veder pregiudicata la possibilità di lavorare solo in alcuni giorni della settimana, mantenendo liberi gli altri. E' questa l'incognita che dovranno mettere in preventivo coloro che accetteranno questa forma di part time per il semplice fatto di dover partecipare alle attività pomeridiane di natura collegiale connesse alle attività dell'insegnamento.

Ricordiamo che, all'atto di accettazione dell'immissione in ruolo o della supplenza annuale, l'articolo 39, comma 7 del contratto di lavoro prevede tre tipologie di part time: quello orizzontale, caratterizzato dall'attività ridotta in tutti i giorni lavorativi; quello verticale, che impegna il docente solo in alcuni giorni della settimana, o del mese o in determinati periodi dell'anno; quello misto, risultante dalla combinazione dei primi due.

Le attività collegiali, svolte nei pomeriggi dei giorni in cui un docente in part time verticale non ha svolto ore di lezione, finiscono con l'impegnare, di fatto, il docente in qualunque giorno della settimana, trasformando il part time verticale, in un part time misto. In questa situazione, verrà meno il vantaggio della scelta del part time verticale di utilizzare in altro modo il proprio tempo nei giorni in cui non si debba svolgere la prestazione lavorativa, anche se tali giorni sono fissati contrattualmente e dirigente scolastico (e docente) ne siano preventivamente a conoscenza.

E' questo l'orientamento della giurisprudenza di merito che, con la sentenza del Tribunale di Perugia n. 89/11, ha giudicato legittimo il comportamento di un preside che aveva imposto ad un docente, con contratto part time verticale, di partecipare alle attività collegiali, anche se queste si dovessero svolgere in giorni differenti da quelli in cui il docente ha ore di lezione durante la mattinata.

Non solo. Tale pratica non costituisce mobbing a carico del dirigente scolastico, non avvertendosi un comportamento ostile, costante e sistematico ai danni del docente. Tali contrasti non nascono dalla lesione di un diritto, ma dal gradimento delle decisioni (legittime) del dirigente scolastico.